Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/76 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO A CONDIZIONI DI NOTEVOLE VANTAGGIO - FINALITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 97 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 194/76 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO A CONDIZIONI DI NOTEVOLE VANTAGGIO - FINALITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 97 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge n. 336 del 24 maggio 1970, concernente la concessione di benefici economici e di carriera ai dipendenti pubblici ed assimilati ex combattenti, corrisponde alla peculiare natura del rapporto di pubblico impiego, caratterizzato dalla supremazia attribuita alla pubblica Amministrazione in vista degli scopi propri della sua funzione, con assegnazione ai pubblici dipendenti di un'attivita' strumentale a tale fine. Inoltre i benefici suddetti, consistenti, per il loro aspetto piu' incisivo e qualificante, nell'offerta di collocamento a riposo a condizioni di notevole vantaggio, sono stati accordati anche per promuovere un primo passo concreto verso la riforma della pubblica Amministrazione, che dovrebbe appunto trovare uno dei suoi cardini nell'esodo volontario dei dipendenti pubblici. Non si tratta pertanto della concessione di un irrazionale privilegio settoriale, ne' tanto meno di una distorsione a fini ultronei della spesa pubblica ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta legge sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 53 Cost., tenuto in particolare presente che tale ultimo precetto riguarda i criteri di proporzionalita' che debbono presiedere alle prestazioni fiscali imposte ai soggetti passivi, mentre la norma impugnata riguarda l'erogazione della spesa pubblica, cioe' una fase diversa da quella che attiene alla provvista di fondi necessari.
La legge n. 336 del 24 maggio 1970, concernente la concessione di benefici economici e di carriera ai dipendenti pubblici ed assimilati ex combattenti, corrisponde alla peculiare natura del rapporto di pubblico impiego, caratterizzato dalla supremazia attribuita alla pubblica Amministrazione in vista degli scopi propri della sua funzione, con assegnazione ai pubblici dipendenti di un'attivita' strumentale a tale fine. Inoltre i benefici suddetti, consistenti, per il loro aspetto piu' incisivo e qualificante, nell'offerta di collocamento a riposo a condizioni di notevole vantaggio, sono stati accordati anche per promuovere un primo passo concreto verso la riforma della pubblica Amministrazione, che dovrebbe appunto trovare uno dei suoi cardini nell'esodo volontario dei dipendenti pubblici. Non si tratta pertanto della concessione di un irrazionale privilegio settoriale, ne' tanto meno di una distorsione a fini ultronei della spesa pubblica ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta legge sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 53 Cost., tenuto in particolare presente che tale ultimo precetto riguarda i criteri di proporzionalita' che debbono presiedere alle prestazioni fiscali imposte ai soggetti passivi, mentre la norma impugnata riguarda l'erogazione della spesa pubblica, cioe' una fase diversa da quella che attiene alla provvista di fondi necessari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte