Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/76 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A CONDIZIONE DI NOTEVOLE VANTAGGIO - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4 - SUA SFERA DI APPLICAZIONE - IMPLICITA ESCLUSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE PRIVATE (ANCHE SE QUESTE SONO FINANZIATE MEDIANTE PARTECIPAZIONE STATALE O COMUNALE) - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NEL DIFETTO DI OMOGENEITA' DELLE DUE CATEGORIE - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 35, PRIMO COMMA, E 52 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 194/76 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A CONDIZIONE DI NOTEVOLE VANTAGGIO - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4 - SUA SFERA DI APPLICAZIONE - IMPLICITA ESCLUSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE PRIVATE (ANCHE SE QUESTE SONO FINANZIATE MEDIANTE PARTECIPAZIONE STATALE O COMUNALE) - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NEL DIFETTO DI OMOGENEITA' DELLE DUE CATEGORIE - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 35, PRIMO COMMA, E 52 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, con l'estendere ai dipendenti delle Regioni, degli enti locali e delle loro aziende, degli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro, tutti i benefici di carriera ed economici a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti previsti dagli articoli precedenti della legge stessa, e con l'avere quindi implicitamente escluso dall'estensione i dipendenti delle imprese private, non contrasta con gli artt. 3, 35 e 52 Cost.. Tra il rapporto di impiego pubblico e privato intercorrono invero peculiari differenze non solo e non tanto in relazione alle diversita' strutturali dei rapporti stessi, quanto, soprattutto, in relazione alle diversita' di funzioni. Le censure in esame presumono un parametro comune di raffronto costituito dalla condizione di lavoratore dei dipendenti pubblici e privati, mentre difetta la necessaria omogeneita' fra le categorie poste a confronto, e risulta comunque ragionevolmente giustificata la diversita' di trattamento stabilita dal legislatore, al di fuori della comune e doverosa dedizione al servizio della patria in armi. - S. n. 118/1976.
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, con l'estendere ai dipendenti delle Regioni, degli enti locali e delle loro aziende, degli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro, tutti i benefici di carriera ed economici a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti previsti dagli articoli precedenti della legge stessa, e con l'avere quindi implicitamente escluso dall'estensione i dipendenti delle imprese private, non contrasta con gli artt. 3, 35 e 52 Cost.. Tra il rapporto di impiego pubblico e privato intercorrono invero peculiari differenze non solo e non tanto in relazione alle diversita' strutturali dei rapporti stessi, quanto, soprattutto, in relazione alle diversita' di funzioni. Le censure in esame presumono un parametro comune di raffronto costituito dalla condizione di lavoratore dei dipendenti pubblici e privati, mentre difetta la necessaria omogeneita' fra le categorie poste a confronto, e risulta comunque ragionevolmente giustificata la diversita' di trattamento stabilita dal legislatore, al di fuori della comune e doverosa dedizione al servizio della patria in armi. - S. n. 118/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte