Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/76 C. SOCIETA' PER AZIONI - PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - NON ALTERA LA LORO NATURA PRIVATISTICA - DIPENDENTI DALLE IMPRESE - NON SONO PUBBLICI IMPIEGATI.
SENT. 194/76 C. SOCIETA' PER AZIONI - PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - NON ALTERA LA LORO NATURA PRIVATISTICA - DIPENDENTI DALLE IMPRESE - NON SONO PUBBLICI IMPIEGATI.
Testo
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, escludendo dalla estensione dei benefici combattentistici i dipendenti di imprese private finanziate mediante partecipazione statale o comunale non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. La partecipazione azionaria dello Stato o di enti pubblici in societa' per azioni non altera invero l'individualita' di queste, dato che la partecipazione suddetta non produce conseguenze di ordine giuridico per quanto riguarda l'organizzazione interna della loro attivita' che continua ad essere disciplinata dalle norme comuni e ad utilizzare le forme e gli istituti tipici del diritto privato. Non sussiste pertanto il presunto parallelismo fra la posizione dei dipendenti pubblici e quella dei dipendenti delle imprese private sopra menzionate, su cui il giudice "a quo" fonda invece la censura in esame.
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, escludendo dalla estensione dei benefici combattentistici i dipendenti di imprese private finanziate mediante partecipazione statale o comunale non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. La partecipazione azionaria dello Stato o di enti pubblici in societa' per azioni non altera invero l'individualita' di queste, dato che la partecipazione suddetta non produce conseguenze di ordine giuridico per quanto riguarda l'organizzazione interna della loro attivita' che continua ad essere disciplinata dalle norme comuni e ad utilizzare le forme e gli istituti tipici del diritto privato. Non sussiste pertanto il presunto parallelismo fra la posizione dei dipendenti pubblici e quella dei dipendenti delle imprese private sopra menzionate, su cui il giudice "a quo" fonda invece la censura in esame.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte