Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/76 D. IMPIEGO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A CONDIZIONE DI NOTEVOLE VANTAGGIO - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4 - SUA SFERA DI APPLICAZIONE - ENTI PUBBLICI IL CUI PERSONALE E' REGOLAMENTATO DA CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - CONSERVANO NATURA PUBBLICISTICA - ASSUNTA ESTENSIONE DEL BENEFICIO A CATEGORIE DI DIPENDENTI PRIVATI CHE SIANO PUR ESSI SOTTOPOSTI A CONTRATTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DIVERSA NATURA DEL RAPPORTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 194/76 D. IMPIEGO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A CONDIZIONE DI NOTEVOLE VANTAGGIO - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4 - SUA SFERA DI APPLICAZIONE - ENTI PUBBLICI IL CUI PERSONALE E' REGOLAMENTATO DA CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - CONSERVANO NATURA PUBBLICISTICA - ASSUNTA ESTENSIONE DEL BENEFICIO A CATEGORIE DI DIPENDENTI PRIVATI CHE SIANO PUR ESSI SOTTOPOSTI A CONTRATTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DIVERSA NATURA DEL RAPPORTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970 escludendo i dipendenti delle imprese private sottoposte a contratto collettivo di lavoro dai benefici combattentistici attribuiti invece anche ai dipendenti di enti pubblici soggetti a tale forma di contrattazione non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. La comune regolamentazione del rapporto di lavoro non puo' costituire elemento decisivo per ritenere sussistente detto contrasto. L'eventuale assoggettamento dei dipendenti pubblici alla disciplina privatistica del contratto collettivo non esclude invero la qualificazione pubblicistica del rapporto, ne' trasforma la natura pubblicistica degli enti, che e' frutto di una valutazione aperta direttamente dall'ordinamento. La censurata diversita' di trattamento non puo' ritenersi quindi arbitraria o ingiustificata, tenuto conto della particolare posizione dei dipendenti pubblici e della peculiarita' delle prestazioni loro richieste. Egualmente la norma suddetta non contrasta con l'art. 35 Cost., non potendosi ravvisare una menomazione del principio generale di tutela del lavoro per effetto di norme che dispongono determinati vantaggi per i lavoratori a favore dei quali siano ragionevolmente individuabili particolari motivi di giustificazione.
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970 escludendo i dipendenti delle imprese private sottoposte a contratto collettivo di lavoro dai benefici combattentistici attribuiti invece anche ai dipendenti di enti pubblici soggetti a tale forma di contrattazione non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. La comune regolamentazione del rapporto di lavoro non puo' costituire elemento decisivo per ritenere sussistente detto contrasto. L'eventuale assoggettamento dei dipendenti pubblici alla disciplina privatistica del contratto collettivo non esclude invero la qualificazione pubblicistica del rapporto, ne' trasforma la natura pubblicistica degli enti, che e' frutto di una valutazione aperta direttamente dall'ordinamento. La censurata diversita' di trattamento non puo' ritenersi quindi arbitraria o ingiustificata, tenuto conto della particolare posizione dei dipendenti pubblici e della peculiarita' delle prestazioni loro richieste. Egualmente la norma suddetta non contrasta con l'art. 35 Cost., non potendosi ravvisare una menomazione del principio generale di tutela del lavoro per effetto di norme che dispongono determinati vantaggi per i lavoratori a favore dei quali siano ragionevolmente individuabili particolari motivi di giustificazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte