Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8489  8490  8491  8492  8494  8495  8496


Titolo
SENT. 194/76 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPIEGO PUBBLICO - D.LG.LGT. 14 FEBBRAIO 1946, N. 27, ART. 1, ULTIMO COMMA - COMPUTABILTA' DEI SERVIZI E DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36, PRIMO COMMA, E 52, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita' dell'art. 1, ult. co. d.lg.lgt. 14 febbraio 1946, n. 27, in base al quale e' escluso dal computo dell'anzianita' il servizio prestato anteriormente alla riassunzione obbligatoriamente disposta a favore di tutti i lavoratori dopo l'ultimazione del servizio militare dal n. 2 dello stesso articolo, sollevata in relazione agli artt. 36 e 52 Cost., e' inammissibile perche' irrilevante in quanto dal testo dell'ordinanza di rinvio risulta che la chiusura del primo rapporto di lavoro era avvenuta al momento della chiamata alle armi del dipendente, a norma delle disposizioni allora vigenti (l. 13 novembre 1924, n. 1825, e art. 2111 c.c.). Essendo quindi da considerare esaurito tale rapporto, sullo stesso non potrebbero avere incidenza le norme impugnate ne' la solenne dichiarazione dell'art. 52 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 52  co. 2

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte