Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/76 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPIEGO PUBBLICO - D.LG.LGT. 14 FEBBRAIO 1946, N. 27, ART. 1, ULTIMO COMMA - COMPUTABILTA' DEI SERVIZI E DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36, PRIMO COMMA, E 52, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 194/76 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPIEGO PUBBLICO - D.LG.LGT. 14 FEBBRAIO 1946, N. 27, ART. 1, ULTIMO COMMA - COMPUTABILTA' DEI SERVIZI E DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36, PRIMO COMMA, E 52, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di legittimita' dell'art. 1, ult. co. d.lg.lgt. 14 febbraio 1946, n. 27, in base al quale e' escluso dal computo dell'anzianita' il servizio prestato anteriormente alla riassunzione obbligatoriamente disposta a favore di tutti i lavoratori dopo l'ultimazione del servizio militare dal n. 2 dello stesso articolo, sollevata in relazione agli artt. 36 e 52 Cost., e' inammissibile perche' irrilevante in quanto dal testo dell'ordinanza di rinvio risulta che la chiusura del primo rapporto di lavoro era avvenuta al momento della chiamata alle armi del dipendente, a norma delle disposizioni allora vigenti (l. 13 novembre 1924, n. 1825, e art. 2111 c.c.). Essendo quindi da considerare esaurito tale rapporto, sullo stesso non potrebbero avere incidenza le norme impugnate ne' la solenne dichiarazione dell'art. 52 Cost..
La questione di legittimita' dell'art. 1, ult. co. d.lg.lgt. 14 febbraio 1946, n. 27, in base al quale e' escluso dal computo dell'anzianita' il servizio prestato anteriormente alla riassunzione obbligatoriamente disposta a favore di tutti i lavoratori dopo l'ultimazione del servizio militare dal n. 2 dello stesso articolo, sollevata in relazione agli artt. 36 e 52 Cost., e' inammissibile perche' irrilevante in quanto dal testo dell'ordinanza di rinvio risulta che la chiusura del primo rapporto di lavoro era avvenuta al momento della chiamata alle armi del dipendente, a norma delle disposizioni allora vigenti (l. 13 novembre 1924, n. 1825, e art. 2111 c.c.). Essendo quindi da considerare esaurito tale rapporto, sullo stesso non potrebbero avere incidenza le norme impugnate ne' la solenne dichiarazione dell'art. 52 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 52
co. 2
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte