Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8489  8490  8491  8492  8493  8495  8496


Titolo
SENT. 194/76 F. LAVORO - LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA - D.LG. 3 SETTEMBRE 1946, N. 303, ART. 2, SECONDO COMMA - CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - LIMITAZIONI - GIUSTIFICAZIONE - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 52 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2 del d.lg. n. 303 del 1946, limitando la possibilita' della conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi ai soli nati negli anni 1924 e successivi, non contrasta con gli artt. 3 e 52 Cost.. Invero, con la suddetta limitazione, il legislatore ha considerato l'opportunita' di dettare una norma transitoria ai fini dell'applicazione dell'innovazione apportata con il Decreto menzionato in materia di conservazione del posto di lavoro ai chiamati alle armi, allo scopo di impedire le conseguenze sull'economia delle imprese e sul mercato del lavoro derivanti da una ipotizzabile indiscriminata applicazione dell'innovazione con la massiccia reintegrazione nel posto di lavoro anche di coloro che ne fossero stati esclusi in passato per effetto della precedente normazione. Tale giustificazione vale ad escludere il contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., considerato, a quest'ultimo riguardo, che la garanzia della posizione di lavoro del cittadino deve necessariamente essere contemperata con il rispetto di interessi incisivi di carattere pubblico e generale, come tali meritevoli di essere tutelati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte