Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/76 G. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO CON I BENEFICI COMBATTENTISTICI - D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 261, ART. 6 (SOSTITUITO CON L'ART. 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 14 AGOSTO 1974, N. 355) - DIVIETO DI ASSUMERE IMPIEGHI E INCARICHI PRESSO LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI IN GENERE E CESSAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INCARICHI GIA' ATTRIBUITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 13 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 194/76 G. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO CON I BENEFICI COMBATTENTISTICI - D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 261, ART. 6 (SOSTITUITO CON L'ART. 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 14 AGOSTO 1974, N. 355) - DIVIETO DI ASSUMERE IMPIEGHI E INCARICHI PRESSO LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI IN GENERE E CESSAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INCARICHI GIA' ATTRIBUITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 13 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto imposto dall'art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e la conseguente disposta cessazione degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato decreto n. 261, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza, non comporta violazione dell'art. 4 Cost.. Il diritto al lavoro, garantito dalla detta norma costituzionale si traduce non in una pretesa giuridica del singolo ad ottenere un posto di lavoro, bensi' nella generica possibilita' di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai posti di lavoro disponibili, e nell'obbligo genericamente imposto al legislatore di realizzare un coordinamento che renda effettivo questo diritto, attraverso l'adozione di concrete e idonee misure per l'assicurazione dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro. Rimane pertanto al legislatore la facolta' di regolare l'esercizio della liberta' di scelta dell'attivita' lavorativa mediante l'adozione di cautele che valgano a tutelare altri interessi, anche se cio' si traduca nella limitazione, per alcune categorie di soggetti, della possibilita' di accedere a determinati posti di lavoro. E nella specie le censurate limitazioni rispondono ad evidenti esigenze di equita' e moderazione, tendendo ad evitare che il personale gia' beneficiario di un trattamento di quiescenza di particolare favore, si avvantaggiasse ulteriormente a carico della pubblica finanza, in contrasto con le finalita' dei benefici stessi, ispirati al presupposto della cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne' la retroattivita' della norma vale a modificare tali conclusioni, giacche', salvo per la materia penale, l'irretroattivita' della legge e' rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempreche' la retroattivita' non comporti violazione di altri precetti costituzionali, mentre, nella specie, ricorrono evidenti motivi di opportunita' per l'attribuzione alla legge di efficacia retroattiva.
Il divieto imposto dall'art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e la conseguente disposta cessazione degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato decreto n. 261, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza, non comporta violazione dell'art. 4 Cost.. Il diritto al lavoro, garantito dalla detta norma costituzionale si traduce non in una pretesa giuridica del singolo ad ottenere un posto di lavoro, bensi' nella generica possibilita' di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai posti di lavoro disponibili, e nell'obbligo genericamente imposto al legislatore di realizzare un coordinamento che renda effettivo questo diritto, attraverso l'adozione di concrete e idonee misure per l'assicurazione dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro. Rimane pertanto al legislatore la facolta' di regolare l'esercizio della liberta' di scelta dell'attivita' lavorativa mediante l'adozione di cautele che valgano a tutelare altri interessi, anche se cio' si traduca nella limitazione, per alcune categorie di soggetti, della possibilita' di accedere a determinati posti di lavoro. E nella specie le censurate limitazioni rispondono ad evidenti esigenze di equita' e moderazione, tendendo ad evitare che il personale gia' beneficiario di un trattamento di quiescenza di particolare favore, si avvantaggiasse ulteriormente a carico della pubblica finanza, in contrasto con le finalita' dei benefici stessi, ispirati al presupposto della cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne' la retroattivita' della norma vale a modificare tali conclusioni, giacche', salvo per la materia penale, l'irretroattivita' della legge e' rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempreche' la retroattivita' non comporti violazione di altri precetti costituzionali, mentre, nella specie, ricorrono evidenti motivi di opportunita' per l'attribuzione alla legge di efficacia retroattiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte