Sentenza 194/1976 (ECLI:IT:COST:1976:194)
Massima numero 8496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/76 H. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO CON I BENEFICI COMBATTENTISTICI - D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 261, ART. 6 (SOSTITUITO CON L'ART. 1 LEGGE DI CONVERSIONE 14 AGOSTO 1974, N. 355) - DIVIETO DI ASSUMERE IMPIEGHI O INCARICHI PRESSO LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI IN GENERE E CESSAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INCARICHI GIA' ATTRIBUITI - NON VIOLA L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 194/76 H. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO CON I BENEFICI COMBATTENTISTICI - D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 261, ART. 6 (SOSTITUITO CON L'ART. 1 LEGGE DI CONVERSIONE 14 AGOSTO 1974, N. 355) - DIVIETO DI ASSUMERE IMPIEGHI O INCARICHI PRESSO LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI IN GENERE E CESSAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INCARICHI GIA' ATTRIBUITI - NON VIOLA L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto imposto dall'art. 6 D.L. 8 luglio 1974, n. 261, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi e incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e la conseguente disposta cessazione degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato Decreto n. 261 del 1974, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza, non contrasta con l'art. 13 Cost.. Invero, anche se potesse considerarsi il riferimento alla detta norma costituzionale intendendo l'invocato principio in rapporto ad una particolare estrinsecazione che si sostanzierebbe nella libera scelta di un'attivita' lavorativa (il che e' da escludere, trattandosi della liberta' personale) le ragioni che militano a favore della legittimita' delle limitazioni in esame in relazione all'osservanza del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 Cost. varrebbe altresi' a proposito della garanzia della liberta' personale.
Il divieto imposto dall'art. 6 D.L. 8 luglio 1974, n. 261, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi e incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e la conseguente disposta cessazione degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato Decreto n. 261 del 1974, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza, non contrasta con l'art. 13 Cost.. Invero, anche se potesse considerarsi il riferimento alla detta norma costituzionale intendendo l'invocato principio in rapporto ad una particolare estrinsecazione che si sostanzierebbe nella libera scelta di un'attivita' lavorativa (il che e' da escludere, trattandosi della liberta' personale) le ragioni che militano a favore della legittimita' delle limitazioni in esame in relazione all'osservanza del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 Cost. varrebbe altresi' a proposito della garanzia della liberta' personale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte