Ordinanza 195/1976 (ECLI:IT:COST:1976:195)
Massima numero 8497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 195/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 355, ART. 5 (DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 261, MODIFICATIVO DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 33) - DOMANDE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO - CONDIZIONI DI OPERATIVITA' - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
La Corte costituzionale rinvia gli atti al giudice a quo perche' proceda al giudizio di rilevanza, quando, nel giudizio stesso, e' controversa la disciplina giuridica applicabile nella specie e, nell'ordinanza di rinvio, manca qualsiasi motivazione circa la necessaria pregiudizialita' della questione sollevata in relazione alla definizione del giudizio principale. (Nella specie era stata sollevata questione di legittimita' dell'art. 5 legge 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui dispone che, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina del trattamento preferenziale di quiescenza a favore degli ex combattenti dovevano essere confermate le domande di collocamento a riposo presentate fra il 30 giugno e l'8 luglio 1974, mentre la operativita' delle domande presentate in precedenza sarebbe rimasta invece indipendente da tale condizione, salvo ritiro delle domande, ed il giudice a quo non si era espresso circa la contestata applicabilita' della normativa denunziata al caso dedotto in giudizio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 3