Sentenza 196/1976 (ECLI:IT:COST:1976:196)
Massima numero 8498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 196/76 A. REATO IN GENERE - REATI MILITARI - CAUSE DI CONNESSIONE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - NON PREVEDE IL CONCORSO FORMALE DI REATI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI CUI SI RIFERISCE L'ART. 45 COD. PROC. PEN. - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 196/76 A. REATO IN GENERE - REATI MILITARI - CAUSE DI CONNESSIONE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - NON PREVEDE IL CONCORSO FORMALE DI REATI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI CUI SI RIFERISCE L'ART. 45 COD. PROC. PEN. - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La posizione in cui viene a trovarsi il militare che, in concorso formale, compie reati militari e reati non militari, e' a lui solo peculiare, perche' il non militare che, sempre in concorso formale, e cioe' con una sola azione od omissione, compie diverse violazioni di legge, consuma soltanto piu' reati comuni, essendo escluso dall'art. 103, comma terzo, della Costituzione che il non militare possa essere soggetto attivo di reati militari. Non essendovi quindi identita' alcuna tra le due situazioni giuridiche - in quanto l'una riguarda la connessione tra reati la cui cognizione sia devoluta ad organi di giurisdizione diversa, mentre l'altra riguarda reati che siano tutti di competenza del giudice ordinario -, non puo' indursi violazione del principio di eguaglianza dalla diversita' della rispettiva normativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non viene contemplata, tra le cause di connessione di reati militari e reati comuni importanti la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, l'ipotesi del concorso formale di reati.
La posizione in cui viene a trovarsi il militare che, in concorso formale, compie reati militari e reati non militari, e' a lui solo peculiare, perche' il non militare che, sempre in concorso formale, e cioe' con una sola azione od omissione, compie diverse violazioni di legge, consuma soltanto piu' reati comuni, essendo escluso dall'art. 103, comma terzo, della Costituzione che il non militare possa essere soggetto attivo di reati militari. Non essendovi quindi identita' alcuna tra le due situazioni giuridiche - in quanto l'una riguarda la connessione tra reati la cui cognizione sia devoluta ad organi di giurisdizione diversa, mentre l'altra riguarda reati che siano tutti di competenza del giudice ordinario -, non puo' indursi violazione del principio di eguaglianza dalla diversita' della rispettiva normativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non viene contemplata, tra le cause di connessione di reati militari e reati comuni importanti la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, l'ipotesi del concorso formale di reati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte