Sentenza 196/1976 (ECLI:IT:COST:1976:196)
Massima numero 8499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8498  8500  8501


Titolo
SENT. 196/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - CASI DI CONNESSIONE TRA PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA E DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MILITARE - MANCATA INCLUSIONE FRA DI ESSI DELLA CONTINUAZIONE FRA DELITTI MILITARI E CONTRAVVENZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Poiche' la giurisprudenza della Cassazione nega la configurabilita' della continuazione fra delitti e contravvenzioni, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, sotto il profilo che la norma denunciata - che regola la connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare - non prevede ne' il caso della connessione tra delitti e contravvenzioni, ne' quello della connessione per il titolo della continuazione, posto che nel giudizio principale si doveva giudicare un militare imputato di ritenzione di effetti militari, nonche' della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi) e il risultato che il giudice a quo si proponeva nel sollevare la questione era quello di pervenire all'applicazione della continuazione tra il delitto militare e la contravvenzione di diritto comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte