Sentenza 196/1976 (ECLI:IT:COST:1976:196)
Massima numero 8500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8498  8499  8501


Titolo
SENT. 196/76 C. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - DELIMITAZIONE - CONNESSIONE TRA REATI MILITARI E COMUNI E TRA REATI COMMESSI DA MILITARI E NON MILITARI IN CONCORSO TRA LORO - NON COSTITUISCE OGGETTO DI DISCIPLINA COSTITUZIONALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO RAZIONALE - FATTISPECIE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 (RESTRIZIONE DEI CASI DI CONNESSIONE RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALL'ART. 45 COD. PROC. PEN.) - LEGITTIMITA'.

Testo
Se da una parte l'art. 103 Cost. nulla dispone in materia di connessione fra reati militari comuni e tra reati commessi da militari e non militari in concorso fra loro, dall'altra parte il legislatore, ammettendo la connessione in casi piu' ristretti di quelli previsti nell'art. 45 cod. proc. pen. e deferendo il processo riunito alla competenza del giudice ordinario, salvo il giudizio della Cassazione sulla possibile separazione dei procedimenti connessi, ha fatto uso della sua discrezionalita' in modo razionale e percio' tale da non meritare censure. Non e' quindi fondata - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, il quale prescrive che in ogni caso di connessione fra reati militari e reati comuni debba seguire un solo giudizio davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria; questione sollevata sotto il profilo che con tale disposizione si tratterebbe in modo differenziato l'autore di un reato militare a seconda che l'abbia commesso da solo, ovvero in concorso con estranei, sottraendo al giudice militare un giudizio che appartiene alla sua competenza naturale. Cfr.: sent. n. 29 del 1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte