Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43028  43029  43030  43032  43033  43034  43035  43036  43037  43038  43039  43040  43041


Titolo
Ricorso in via principale - Evocazione di parametro interposto subprimario in stretta connessione a fonte avente tale natura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione del parametro interposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorrente, pur non avendo indicato il d.lgs. n. 222 del 2015, che reca le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, ha tuttavia indicato espressamente il d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, in stretta connessione con il citato d.lgs. n. 222 del 2015. Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente abbia fatto esclusivo riferimento - quale parametro interposto - ad una fonte non avente rango normativo primario. (Precedente citato: sentenza n. 149 del 2010).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 75  co. 2

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 75  co. 3

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 75  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  15/12/2015  n. 222  art.   

decreto del Presidente consiglio ministri  01/04/2008  n.   art.   

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2    co. 283