Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/07/2020; Decisione del
09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Evocazione di parametro interposto subprimario in stretta connessione a fonte avente tale natura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Evocazione di parametro interposto subprimario in stretta connessione a fonte avente tale natura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione del parametro interposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorrente, pur non avendo indicato il d.lgs. n. 222 del 2015, che reca le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, ha tuttavia indicato espressamente il d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, in stretta connessione con il citato d.lgs. n. 222 del 2015. Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente abbia fatto esclusivo riferimento - quale parametro interposto - ad una fonte non avente rango normativo primario. (Precedente citato: sentenza n. 149 del 2010).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione del parametro interposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorrente, pur non avendo indicato il d.lgs. n. 222 del 2015, che reca le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, ha tuttavia indicato espressamente il d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, in stretta connessione con il citato d.lgs. n. 222 del 2015. Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente abbia fatto esclusivo riferimento - quale parametro interposto - ad una fonte non avente rango normativo primario. (Precedente citato: sentenza n. 149 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 2
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 3
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 15/12/2015
n. 222
art.
decreto del Presidente consiglio ministri 01/04/2008
n.
art.
legge 24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 283