Sentenza 197/1976 (ECLI:IT:COST:1976:197)
Massima numero 8502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8503
Titolo
SENT. 197/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANCATA INDICAZIONE NEL DISPOSITIVO - ESPRESSA CITAZIONE NELLA MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.
SENT. 197/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANCATA INDICAZIONE NEL DISPOSITIVO - ESPRESSA CITAZIONE NELLA MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.
Testo
La mancata indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio della Corte di appello di Roma, dell'art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955 non ha rilevanza, dato che nella motivazione della stessa ordinanza tale norma e' espressamente citata e risultano chiaramente esposti i termini della questione di legittimita' costituzionale (sentenze di questa Corte nn. 47 del 1962; 29/1964 e 74 del 1964; 124 del 1969; 58 del 1970; 220 del 1974).
La mancata indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio della Corte di appello di Roma, dell'art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955 non ha rilevanza, dato che nella motivazione della stessa ordinanza tale norma e' espressamente citata e risultano chiaramente esposti i termini della questione di legittimita' costituzionale (sentenze di questa Corte nn. 47 del 1962; 29/1964 e 74 del 1964; 124 del 1969; 58 del 1970; 220 del 1974).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte