Sentenza 197/1976 (ECLI:IT:COST:1976:197)
Massima numero 8503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8502
Titolo
SENT. 197/76 B. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE - D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666, ART. 3 (DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N.517), IN RELAZIONE ALL'ART. 170, ULTIMO COMMA, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - DECRETO DI IRREPERIBILITA' EMESSO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CESSAZIONE DI EFFICACIA SOLO CON LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E NON CON LA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 197/76 B. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE - D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666, ART. 3 (DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N.517), IN RELAZIONE ALL'ART. 170, ULTIMO COMMA, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - DECRETO DI IRREPERIBILITA' EMESSO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CESSAZIONE DI EFFICACIA SOLO CON LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E NON CON LA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, perche' incide negativamente sul diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del processo, l'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazione al codice di procedura penale) nella parte in cui - in relazione all'art. 170, ultimo comma, cod. proc. pen. e per effetto dell'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, prevista dall'art. 519 cod. proc. pen. - prescrive che il decreto di irreperibilita', emesso nel giudizio di appello, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e non con la pronuncia di appello. Questa Corte, con la sentenza 11-22 marzo 1971, n. 54, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 "nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilita', emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado"; con le ordinanze 19-26 maggio 1971, n. 117, e 28 giugno-16 luglio 1973, n. 139, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11-22 marzo 1971. Le stesse considerazioni della richiamata sentenza n. 54 del 1971 giustificano l'estensione della medesima disciplina, prevista per il procedimento di primo grado, al procedimento di appello, dato che anche in tale procedimento sussiste l'esigenza di assicurare all'imputato una compiuta tutela, quale puo' configurarsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o comunque a seguito di valutazione personale del contenuto della pronunzia di secondo grado. Per soddisfare tale esigenza il limite di efficacia del decreto di irreperibilita', emesso nel procedimento di appello, deve essere anticipato al momento della pronuncia di appello con la conseguente necessaria rinnovazione dell'accertamento dell'irreperibilita' e dell'eventuale emissione del decreto prima della notifica della pronuncia di appello. In proposito va posto in risalto che l'art. 519 cod. proc. pen. prescrive, in generale, che nel giudizio di appello si osservano le disposizioni relative al giudizio di primo grado in quanto applicabili.
E' costituzionalmente illegittimo, perche' incide negativamente sul diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del processo, l'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazione al codice di procedura penale) nella parte in cui - in relazione all'art. 170, ultimo comma, cod. proc. pen. e per effetto dell'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, prevista dall'art. 519 cod. proc. pen. - prescrive che il decreto di irreperibilita', emesso nel giudizio di appello, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e non con la pronuncia di appello. Questa Corte, con la sentenza 11-22 marzo 1971, n. 54, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 "nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilita', emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado"; con le ordinanze 19-26 maggio 1971, n. 117, e 28 giugno-16 luglio 1973, n. 139, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11-22 marzo 1971. Le stesse considerazioni della richiamata sentenza n. 54 del 1971 giustificano l'estensione della medesima disciplina, prevista per il procedimento di primo grado, al procedimento di appello, dato che anche in tale procedimento sussiste l'esigenza di assicurare all'imputato una compiuta tutela, quale puo' configurarsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o comunque a seguito di valutazione personale del contenuto della pronunzia di secondo grado. Per soddisfare tale esigenza il limite di efficacia del decreto di irreperibilita', emesso nel procedimento di appello, deve essere anticipato al momento della pronuncia di appello con la conseguente necessaria rinnovazione dell'accertamento dell'irreperibilita' e dell'eventuale emissione del decreto prima della notifica della pronuncia di appello. In proposito va posto in risalto che l'art. 519 cod. proc. pen. prescrive, in generale, che nel giudizio di appello si osservano le disposizioni relative al giudizio di primo grado in quanto applicabili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte