Sentenza 198/1976 (ECLI:IT:COST:1976:198)
Massima numero 8504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8505


Titolo
SENT. 198/76 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 12 E 14 - NON PREVEDONO LE IPOTESI CHE SIA STATA DICHIARATA NULLA O RIFORMATA LA SENTENZA, IN CUI SI CONTENGA L'ENUNCIAZIONE DI UN ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE O DA CUI SI DESUMA LA RETROCESSIONE DI UN DIRITTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., gli artt. 12 e 14 della legge di registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione della imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto: infatti nelle ipotesi considerate da dette norme ricorrono le medesime ragioni che hanno indotto la Corte ad emettere la sentenza n. 200 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte