Sentenza 198/1976 (ECLI:IT:COST:1976:198)
Massima numero 8505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8504
Titolo
SENT. 198/76 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 11 - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'IMPOSTA ANCHE NEI CASI DI REGISTRAZIONE DI ATTI COMUNQUE NULLI O, A MAGGIOR RAGIONE, DI SENTENZE SUSCETTIBILI DI ESSERE RIFORMATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 198/76 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 11 - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'IMPOSTA ANCHE NEI CASI DI REGISTRAZIONE DI ATTI COMUNQUE NULLI O, A MAGGIOR RAGIONE, DI SENTENZE SUSCETTIBILI DI ESSERE RIFORMATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge di registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 nella parte in cui sostanzialmente impone la tassazione anche di atti mai posti in essere: infatti l'orientamento della Corte gia' espresso con la sent. n. 200 del 1972 va confermato tenuto conto che la registrazione della sentenza e' un'operazione obbligatoria o necessaria che deve essere seguita in termine fisso, concorrendo due interessi, quello dello Stato a percepire un compenso per il servizio reso ai soggetti interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un trasferimento di ricchezza e quello di un contribuente a concorrere alle entrate fiscali dello Stato sulla base della propria capacita' contributiva. Di conseguenza nel concorso di codesti interessi si giustifica la norma contenuta nell'art. 11, secondo cui le tasse stabilite dalla legge sono dovute anche nei casi di atti comunque nulli, la quale norma non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost., per il fatto che la sentenza soggetta a registrazione finche' non sia stata dichiarata nulla o riformata con altra sentenza passata in cosa giudicata, denuncia direttamente o indirettamente un trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta di registro.
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge di registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 nella parte in cui sostanzialmente impone la tassazione anche di atti mai posti in essere: infatti l'orientamento della Corte gia' espresso con la sent. n. 200 del 1972 va confermato tenuto conto che la registrazione della sentenza e' un'operazione obbligatoria o necessaria che deve essere seguita in termine fisso, concorrendo due interessi, quello dello Stato a percepire un compenso per il servizio reso ai soggetti interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un trasferimento di ricchezza e quello di un contribuente a concorrere alle entrate fiscali dello Stato sulla base della propria capacita' contributiva. Di conseguenza nel concorso di codesti interessi si giustifica la norma contenuta nell'art. 11, secondo cui le tasse stabilite dalla legge sono dovute anche nei casi di atti comunque nulli, la quale norma non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost., per il fatto che la sentenza soggetta a registrazione finche' non sia stata dichiarata nulla o riformata con altra sentenza passata in cosa giudicata, denuncia direttamente o indirettamente un trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta di registro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte