Sentenza 200/1976 (ECLI:IT:COST:1976:200)
Massima numero 8507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 200/76. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - CONTRIBUENTI NON TASSATI IN BASE A BILANCIO - MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - COMMISURAZIONE SUI REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE - LEGGE 11 GENNAIO 1951, N. 25, ART. 18 E D.P.R. 5 LUGLIO 1951, N.573, ART. 10, SECONDO COMMA - PRESUNZIONE LEGALE - NON E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE ALLA PROVA DELLA EFFETTIVITA' DEL REDDITO SOGGETTO ALL'IMPOSIZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
In base al combinato disposto degli artt. 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 573 (T.U. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette), per i redditi di nuova produzione, anche se riferiti ad assai breve periodo dell'anno solare, l'imposta cominciava a decorrere dal giorno di inizio della produzione, comportando una tassazione che colpiva il reddito dalla sua formazione al termine dell'anno finanziario seguente. L'imposta era poi calcolata sui redditi ragguagliati ad anno, cioe' considerandoli senz'altro riprodotti,' proporzionalmente, per tutto l'anno finanziario successivo a quello durante il quale si era iniziata la produzione. Si poneva in tal modo una presunzione assoluta di percezione del reddito che comportava l'irrilevanza, ai fini tributari, della eventuale riduzione o addirittura dell'annullamento del reddito nel periodo menzionato, senza che all'interessato fosse offerta la possibilita' di provare l'eventuale diminuzione o l'annullamento del reddito stesso. Con cio' deve escludersi che al sistema in esame possano riconoscersi quei caratteri di logicita' e rispondenza ai dati della comune esperienza che stanno alla base della distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime e tendono a garantire il diritto del contribuente ad esse chiamato a concorrere alle pubbliche spese solo in quanto in possesso di effettiva capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost.. Invero, la produzione del reddito suddetta e' un fatto economico sociale legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile per cui non e' consentito trasformare le relative previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza che si ammetta la prova del contrario. In conclusione il soggetto passivo d'imposta e' obbligato per un periodo cui, in concreto, puo' non corrispondere un reddito effettivo, il che costituisce elemento sufficiente a rilevare l'incomparabilita' del sistema descritto con l'art. 53 Cost.. Le norme sopra menzionate vanno pertanto dichiarate illegittime per contrasto con l'art. 53 Cost.. - S. nn. 77/1967, 103/1967, 109/1967, 99/1968, 107/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte