Sentenza 201/1976 (ECLI:IT:COST:1976:201)
Massima numero 8509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 201/76 B. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, ART. 25, SECONDO COMMA (SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO); LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, ART. 35, ULTIMO COMMA, E DISPOSIZIONI AD ESSO COLLEGATE - DANNI ARRECATI ALL'AMMINISTRAZIONE, PER COLPA O NEGLIGENZA, DA ALCUNE CATEGORIE DI FUNZIONARI ED AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COMPETENZA A DECIDERE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE E FACOLTA' DI QUESTA DI RIDURRE O NON APPLICARE L'ADDEBITO PER IL DANNO SUBITO - GIURISDIZIONE RISERVATA ALLA CORTE DEI CONTI SOLO PER ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 103, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 201/76 B. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, ART. 25, SECONDO COMMA (SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO); LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, ART. 35, ULTIMO COMMA, E DISPOSIZIONI AD ESSO COLLEGATE - DANNI ARRECATI ALL'AMMINISTRAZIONE, PER COLPA O NEGLIGENZA, DA ALCUNE CATEGORIE DI FUNZIONARI ED AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COMPETENZA A DECIDERE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE E FACOLTA' DI QUESTA DI RIDURRE O NON APPLICARE L'ADDEBITO PER IL DANNO SUBITO - GIURISDIZIONE RISERVATA ALLA CORTE DEI CONTI SOLO PER ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 103, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal r.d. 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.lgs.lgt. 13 agosto 1917, n. 1393, e 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonche' gli artt. 57 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 56 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 4 del r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, che a detto art. 25, secondo comma, si ricollegano, prevedono che solo alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono direttamente sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa, mentre invece tutti gli altri dipendenti rispondono all'Azienda e la Corte dei conti e' chiamata ad intervenire solo su loro ricorso o su richiesta dell'Amministrazione, quando l'entita' del danno non consenta il rimborso per trattenuta sullo stipendio ed occorra quindi agire esecutivamente sul patrimonio del dipendente. L'Amministrazione, inoltre, puo' rimettere, anche integralmente, l'addebito ai propri dipendenti. Ne discende una grave limitazione dei poteri ordinariamente spettanti alla Corte dei conti, non consentita dall'art. 103, comma secondo, della Costituzione, in base al quale deve essere ritenuta illegittima quella parte della normativa anzidetta che assegna all'Amministrazione ferroviaria, anziche' al Procuratore generale della Corte dei conti, l'accertamento e la liquidazione dell'addebito. Deve ritenersi, inoltre, che contrasti con l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un ingiustificato privilegio per i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, il potere di rimessione totale dell'addebito attribuito a detta Amministrazione. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - perche' in contrasto con gli artt. 103, comma secondo, e 3 Cost. - le norme suindicate, nella parte in cui dispongono che "i funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429 - testo vigente - rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati per le loro colpe o negligenze, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione". Ma, poiche' per gli altri dipendenti statali addetti alla guida di mezzi di locomozione e' previsto l'obbligo del risarcimento dei soli danni da essi cagionati all'Amministrazione per dolo o colpa grave, tale normativa dovra' essere estesa ai dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria che esercitino mansioni affini. - S. n. 68/1971.
L'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal r.d. 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.lgs.lgt. 13 agosto 1917, n. 1393, e 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonche' gli artt. 57 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 56 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 4 del r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, che a detto art. 25, secondo comma, si ricollegano, prevedono che solo alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono direttamente sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa, mentre invece tutti gli altri dipendenti rispondono all'Azienda e la Corte dei conti e' chiamata ad intervenire solo su loro ricorso o su richiesta dell'Amministrazione, quando l'entita' del danno non consenta il rimborso per trattenuta sullo stipendio ed occorra quindi agire esecutivamente sul patrimonio del dipendente. L'Amministrazione, inoltre, puo' rimettere, anche integralmente, l'addebito ai propri dipendenti. Ne discende una grave limitazione dei poteri ordinariamente spettanti alla Corte dei conti, non consentita dall'art. 103, comma secondo, della Costituzione, in base al quale deve essere ritenuta illegittima quella parte della normativa anzidetta che assegna all'Amministrazione ferroviaria, anziche' al Procuratore generale della Corte dei conti, l'accertamento e la liquidazione dell'addebito. Deve ritenersi, inoltre, che contrasti con l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un ingiustificato privilegio per i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, il potere di rimessione totale dell'addebito attribuito a detta Amministrazione. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - perche' in contrasto con gli artt. 103, comma secondo, e 3 Cost. - le norme suindicate, nella parte in cui dispongono che "i funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429 - testo vigente - rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati per le loro colpe o negligenze, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione". Ma, poiche' per gli altri dipendenti statali addetti alla guida di mezzi di locomozione e' previsto l'obbligo del risarcimento dei soli danni da essi cagionati all'Amministrazione per dolo o colpa grave, tale normativa dovra' essere estesa ai dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria che esercitino mansioni affini. - S. n. 68/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte