Sentenza 201/1976 (ECLI:IT:COST:1976:201)
Massima numero 8511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8508  8509  8510


Titolo
SENT. 201/76 D. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - COD. CIV., ART. 1310, PRIMO COMMA - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE INTIMATO ANCHE AD UNO SOLO DI ESSI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONDEBITORI SOLIDALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1310, comma primo, cod. civ., nella parte in cui dispone che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, essendo stata la stessa gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 8 del 1975 (in cui si e' ritenuto, con dovizia di argomenti, che, in una obbligazione solidale passiva, l'effetto conservativo dell'atto interruttivo della prescrizione non puo' non estendersi automaticamente ai coobbligati), e non essendo stato fornito nessun nuovo elemento che possa indurre ad una diversa decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte