Sentenza 203/1976 (ECLI:IT:COST:1976:203)
Massima numero 8514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 203/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4, E D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 (CONVERTITO IN LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1034) - ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI NAZIONALI - ACQUISTO DAI PRODUTTORI DELLE PREPARAZIONI FARMACEUTICHE PER LA DISTRIBUZIONE AI PROPRI ASSISTITI O, ALTERNATIVAMENTE, SCONTO SUL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Laddove e' evidente la non applicabilita', anche mediata o indiretta, delle disposizioni impugnate ai fini della decisione del giudizio di merito, deve essere dichiarata la inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. - S. nn. 144/1972, 102/1973, 201/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte