Sentenza 204/1976 (ECLI:IT:COST:1976:204)
Massima numero 8515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 204/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, NELLA PARTE IN CUI DELIMITA L'APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA AI PRESTATORI DI LAVORO CHE RIVESTANO LA QUALIFICA DI IMPIEGATO E DI OPERAIO - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 204/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, NELLA PARTE IN CUI DELIMITA L'APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA AI PRESTATORI DI LAVORO CHE RIVESTANO LA QUALIFICA DI IMPIEGATO E DI OPERAIO - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui delimita l'applicabilita' della normativa della legge stessa ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 36 Cost., nel corso di un giudizio nel quale non si contesta la qualifica di operaio del prestatore di lavoro.
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui delimita l'applicabilita' della normativa della legge stessa ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 36 Cost., nel corso di un giudizio nel quale non si contesta la qualifica di operaio del prestatore di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte