Sentenza 204/1976 (ECLI:IT:COST:1976:204)
Massima numero 8516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8515  8517  8518


Titolo
SENT. 204/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, NELLA PARTE IN CUI DELIMITA L'APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA AI PRESTATORI ASSUNTI IN PROVA DAL MOMENTO IN CUI LA LORO ASSUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA E, IN OGNI CASO, QUANDO SONO DECORSI SEI MESI DALL'INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - RAZIONALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 36 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Se e' vero che l'assunzione in prova del prestatore di lavoro e' posta dall'ordinamento a conferma delle qualificazioni tecniche che si presuppongono gia' formalmente acquisite, e' chiaro che le norme sulla stabilita' del rapporto di lavoro non possono regolare detta fattispecie senza sconvolgerne l'intima funzione, giustificata dalla obiettiva necessita' di valutare in concreto le capacita' lavorative del soggetto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il quale limita l'applicabilita' della normativa della legge stessa (e specificamente dell'art. 9, relativo al diritto all'indennita' di anzianita') ai prestatori di lavoro assunti in prova, dal momento in cui la loro assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte