Sentenza 204/1976 (ECLI:IT:COST:1976:204)
Massima numero 8517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 204/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CARATTERE RETRIBUTIVO - LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DEL RELATIVO DIRITTO DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - NON ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AL RAPPORTO DI LAVORO IN PROVA.
SENT. 204/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CARATTERE RETRIBUTIVO - LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DEL RELATIVO DIRITTO DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - NON ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AL RAPPORTO DI LAVORO IN PROVA.
Testo
Va ribadito il principio che l'indennita' di anzianita' riveste carattere retributivo (costituente parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto), per cui e' stato ripetutamente affermato il contrasto fra l'art. 36 Cost. e le diverse disposizioni legislative che escludono o limitano il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita' proporzionata al periodo di servizio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E' pur vero pero' che i motivi che hanno sorretto tali decisioni non possono essere invocati per quanto concerne il rapporto giuridico di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova, avendo questo natura giuridica nettamente distinta da quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr.: sentt. nn. 75 del 1968, 14 del 1970, 104 del 1971, 85 del 1972, 188 del 1973 e 85 del 1974; nonche' le sentt. nn. 14 del 1970 e 169 del 1973.
Va ribadito il principio che l'indennita' di anzianita' riveste carattere retributivo (costituente parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto), per cui e' stato ripetutamente affermato il contrasto fra l'art. 36 Cost. e le diverse disposizioni legislative che escludono o limitano il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita' proporzionata al periodo di servizio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E' pur vero pero' che i motivi che hanno sorretto tali decisioni non possono essere invocati per quanto concerne il rapporto giuridico di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova, avendo questo natura giuridica nettamente distinta da quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr.: sentt. nn. 75 del 1968, 14 del 1970, 104 del 1971, 85 del 1972, 188 del 1973 e 85 del 1974; nonche' le sentt. nn. 14 del 1970 e 169 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte