Sentenza 204/1976 (ECLI:IT:COST:1976:204)
Massima numero 8518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8515  8516  8517


Titolo
SENT. 204/76 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO IN PROVA - NATURA - DIFFERENZE DAL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENZE IN TEMA DI INDENNITA' DI ANZIANITA'.

Testo
L'assunzione in prova e' un contratto subordinato alla condizione che ciascuna delle due parti non receda prima della scadenza del termine. Se cio' non si verifica, compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il rapporto di lavoro diventa quello di un contratto a tempo indeterminato, e pertanto e' indubbio che al termine di esso venga corrisposta l'indennita' di anzianita' per il servizio prestato, computandosi in questo anche il periodo di prova. Se invece vi e' recesso di una delle parti durante il periodo di prova il contratto di lavoro, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato per cui viene a mancare il presupposto della indennita', che ha, nella indeterminatezza della durata della prestazione, la sua logica giustificazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte