Sentenza 205/1976 (ECLI:IT:COST:1976:205)
Massima numero 8519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 205/76. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLAMENTI COMUNITARI - EFFICACIA - NON SONO NECESSARI PROVVEDIMENTI STATALI DI RIPRODUZIONE, INTEGRAZIONE O ESECUZIONE - DIRETTA APPLICABILITA' IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI - NORME INTERNE ESECUTIVE DI ORGANIZZAZIONE O DI COPERTURA FINANZIARIA - NON POSSONO CONDIZIONARE O SOSPENDERE L'APPLICABILITA' DELLA NORMA COMUNITARIA - EVENTUALI NORME INTERNE RIPRODUTTIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 205/76. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLAMENTI COMUNITARI - EFFICACIA - NON SONO NECESSARI PROVVEDIMENTI STATALI DI RIPRODUZIONE, INTEGRAZIONE O ESECUZIONE - DIRETTA APPLICABILITA' IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI - NORME INTERNE ESECUTIVE DI ORGANIZZAZIONE O DI COPERTURA FINANZIARIA - NON POSSONO CONDIZIONARE O SOSPENDERE L'APPLICABILITA' DELLA NORMA COMUNITARIA - EVENTUALI NORME INTERNE RIPRODUTTIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I regolamenti emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee hanno, a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma, piena efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; pertanto, sempreche' essi presentino completezza di contenuto dispositivo, non debbono essere oggetto di successivi provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarli o abrogarli anche parzialmente. E' principio fondamentale del sistema comunitario che questi regolamenti entrino contemporaneamente in vigore nei diversi Paesi della Comunita', e vi conseguano applicazione puntuale, uguale ed uniforme nei confronti della generalita' dei destinatari. Gli Stati membri hanno soltanto il potere-dovere di emanare le norme esecutive di organizzazione interna concernenti modalita' di attuazione, che possano essere richieste dagli stessi regolamenti comunitari, o risultino comunque indispensabili per la loro effettiva applicazione; e sono altresi' tenuti, ove occorra, a provvedere alla copertura finanziaria delle spese eventualmente occorrenti. Consegue a questi principi che la successiva emanazione di norme legislative interne, anche di contenuto puramente riproduttivo, integra violazione delle disposizioni degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne disconosce la diretta efficacia obbligatoria ed automatica applicabilita', e ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunita', necessaria e fondamentale garanzia di uniformita' di applicazione in tutti gli Stati membri. Delle norme legislative italiane che abbiano recepito e trasformato in legge interna disposizioni dei regolamenti comunitari direttamente applicabili deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per il rilevato contrasto con il disposto degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma e con i principi fondamentali del sistema comunitario, che comporta violazione dell'art. 11 della Costituzione. - S. nn. 183/1973, 232/1975.
I regolamenti emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee hanno, a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma, piena efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; pertanto, sempreche' essi presentino completezza di contenuto dispositivo, non debbono essere oggetto di successivi provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarli o abrogarli anche parzialmente. E' principio fondamentale del sistema comunitario che questi regolamenti entrino contemporaneamente in vigore nei diversi Paesi della Comunita', e vi conseguano applicazione puntuale, uguale ed uniforme nei confronti della generalita' dei destinatari. Gli Stati membri hanno soltanto il potere-dovere di emanare le norme esecutive di organizzazione interna concernenti modalita' di attuazione, che possano essere richieste dagli stessi regolamenti comunitari, o risultino comunque indispensabili per la loro effettiva applicazione; e sono altresi' tenuti, ove occorra, a provvedere alla copertura finanziaria delle spese eventualmente occorrenti. Consegue a questi principi che la successiva emanazione di norme legislative interne, anche di contenuto puramente riproduttivo, integra violazione delle disposizioni degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne disconosce la diretta efficacia obbligatoria ed automatica applicabilita', e ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunita', necessaria e fondamentale garanzia di uniformita' di applicazione in tutti gli Stati membri. Delle norme legislative italiane che abbiano recepito e trasformato in legge interna disposizioni dei regolamenti comunitari direttamente applicabili deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per il rilevato contrasto con il disposto degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma e con i principi fondamentali del sistema comunitario, che comporta violazione dell'art. 11 della Costituzione. - S. nn. 183/1973, 232/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 177
trattato cee
n. 0
art. 189