Sentenza 207/1976 (ECLI:IT:COST:1976:207)
Massima numero 8521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 207/76. LAVORO - AVVIAMENTO AL LAVORO - LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, ART. 11, QUARTO COMMA, N. 5 - DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE - ESCLUSIONE PER I PORTIERI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DOMESTICI, PUR ESSI ASSUNTI INTUITU PERSONAE - INSUFFICIENZA DEL CARATTERE FIDUCIARIO DEI DUE RAPPORTI PER GIUSTIFICARE LA PARIFICAZIONE - SUSSISTENZA DI OBIETTIVE DIVERSITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 207/76. LAVORO - AVVIAMENTO AL LAVORO - LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, ART. 11, QUARTO COMMA, N. 5 - DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE - ESCLUSIONE PER I PORTIERI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DOMESTICI, PUR ESSI ASSUNTI INTUITU PERSONAE - INSUFFICIENZA DEL CARATTERE FIDUCIARIO DEI DUE RAPPORTI PER GIUSTIFICARE LA PARIFICAZIONE - SUSSISTENZA DI OBIETTIVE DIVERSITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e per cio' appunto la legge consente in entrambi i casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento. Ma il carattere fiduciario dei rapporti non e' di per se' sufficiente a determinare una piena parificazione, la quale potrebbe ammettersi unicamente nel caso di portierato al servizio della casa di abitazione d'una sola famiglia. Tanto basta ad escludere che la diversita' del regime legislativo vigente per i domestici, quanto al divieto d'esercizio della mediazione, comporti violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Ne' sussiste la prospettata violazione dell'art. 4 Cost., perche' l'eventualita' di dover corrispondere una somma per ottenere un posto di portiere non puo', di per se', integrare apprezzabile menomazione del diritto al lavoro, costituzionalmente rilevante.
I rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e per cio' appunto la legge consente in entrambi i casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento. Ma il carattere fiduciario dei rapporti non e' di per se' sufficiente a determinare una piena parificazione, la quale potrebbe ammettersi unicamente nel caso di portierato al servizio della casa di abitazione d'una sola famiglia. Tanto basta ad escludere che la diversita' del regime legislativo vigente per i domestici, quanto al divieto d'esercizio della mediazione, comporti violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Ne' sussiste la prospettata violazione dell'art. 4 Cost., perche' l'eventualita' di dover corrispondere una somma per ottenere un posto di portiere non puo', di per se', integrare apprezzabile menomazione del diritto al lavoro, costituzionalmente rilevante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte