Sentenza 210/1976 (ECLI:IT:COST:1976:210)
Massima numero 8524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8525  8526  8527


Titolo
SENT. 210/76 A. PROCESSO PENALE - VIGILANZA DEL PROCURATORE GENERALE SULL'ISTRUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 298, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROPOSTA DAL PRETORE RIGUARDO A NORME ATTINENTI AI RAPPORTI TRA PROCURATORE GENERALE E GIUDICE ISTRUTTORE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sollevata dal Pretore di San Giovanni Valdarno con ordinanza 30 maggio 1974 e concernente la legittimita' costituzionale dell'art. 298, comma primo, cod. proc. pen., secondo il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello vigila perche' le istruzioni si compiano speditamente e siano osservate dai giudici istruttori le forme ed i termini stabiliti dalla legge. Il Pretore non e' legittimato a denunciare le norme attinenti ai rapporti tra Procuratore Generale e Giudice Istruttore, le quali potrebbero al massimo, secondo l'ordinanza, menomare l'indipendenza del giudice istruttore, con conseguenze relative ad una fase processuale cui il Pretore e' del tutto estraneo. (Il Pretore di San Giovanni Valdarno aveva prospettato il dubbio che il giudice istruttore potesse essere influenzato dagli orientamenti del Procuratore Generale, con violazione del principio di indipendenza ed imparzialita', ricavabile, secondo l'ordinanza di rimessione, dagli artt. 97, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte