Sentenza 210/1976 (ECLI:IT:COST:1976:210)
Massima numero 8525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 210/76 B. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - COD. PROC. PEN., ART. 399, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 24 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 210/76 B. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - COD. PROC. PEN., ART. 399, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 24 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, comma secondo, cod. proc. pen. (e per implicito dell'art. 374 stesso codice), limitatamente al caso in cui il giudice istruttore, allorche' annulla una sentenza istruttoria di proscioglimento emessa da Pretore, rinvia l'imputato a giudizio del medesimo Pretore che emise la sentenza di proscioglimento. Il Pretore deve valutare nuovamente i fatti alla stregua di ulteriori approfondimenti che il dibattimento puo' arrecare in attuazione dei principi di oralita', immediatezza e contestualita' nella raccolta delle prove, con compiuto svolgimento delle tesi dell'accusa e della difesa. A conclusione del dibattimento il Pretore potra' liberamente determinarsi, emanando una sentenza non vincolata ne' dai propri precedenti orientamenti, ne' da quelli manifestati dal giudice istruttore. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del principio di imparzialita' del giudice, il che esime questa Corte dall'esame della pertinenza delle norme (artt. 97, 24 e 112 della Costituzione) invocate dal Pretore a fondamento del principio stesso. Comunque, nel caso di specie, l'ampia dizione dell'art. 63 cod. proc. pen. consentirebbe sempre al giudice "a quo" di chiedere d'astenersi, qualora non fosse certo della propria soggettiva liberta' nel determinarsi a causa delle pregresse decisioni pretorili.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, comma secondo, cod. proc. pen. (e per implicito dell'art. 374 stesso codice), limitatamente al caso in cui il giudice istruttore, allorche' annulla una sentenza istruttoria di proscioglimento emessa da Pretore, rinvia l'imputato a giudizio del medesimo Pretore che emise la sentenza di proscioglimento. Il Pretore deve valutare nuovamente i fatti alla stregua di ulteriori approfondimenti che il dibattimento puo' arrecare in attuazione dei principi di oralita', immediatezza e contestualita' nella raccolta delle prove, con compiuto svolgimento delle tesi dell'accusa e della difesa. A conclusione del dibattimento il Pretore potra' liberamente determinarsi, emanando una sentenza non vincolata ne' dai propri precedenti orientamenti, ne' da quelli manifestati dal giudice istruttore. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del principio di imparzialita' del giudice, il che esime questa Corte dall'esame della pertinenza delle norme (artt. 97, 24 e 112 della Costituzione) invocate dal Pretore a fondamento del principio stesso. Comunque, nel caso di specie, l'ampia dizione dell'art. 63 cod. proc. pen. consentirebbe sempre al giudice "a quo" di chiedere d'astenersi, qualora non fosse certo della propria soggettiva liberta' nel determinarsi a causa delle pregresse decisioni pretorili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte