Sentenza 211/1976 (ECLI:IT:COST:1976:211)
Massima numero 8528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8529


Titolo
SENT. 211/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE (IN LUOGO DEL TRIBUNALE) - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE LIMITATA A PROPORRE SOLO QUESTIONI CONCERNENTI NORME DA APPLICARE DURANTE IL CORSO DELL'ESPROPRIAZIONE CHE NON SI RIFERISCANO A PUNTI CONTROVERSI LA CUI DECISIONE SPETTI AL TRIBUNALE.

Testo
Il giudice dell'esecuzione non e' legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui sorga una controversia sulla spettanza o meno al creditore esecutante del diritto di agire in via esecutiva al di fuori della procedura concorsuale. E' invece legittimato a proporre questione di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui davanti a lui sorga controversia in ordine all'istanza di vendita ed all'ammissibilita' o fondamento della stessa: infatti in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fare diretta o indiretta applicazione delle norme della cui legittimita' si tratta. - S. nn. 109/1962, 62/1966, 45/1969, 60/1970, 88/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte