Sentenza 211/1976 (ECLI:IT:COST:1976:211)
Massima numero 8528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8529
Titolo
SENT. 211/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE (IN LUOGO DEL TRIBUNALE) - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE LIMITATA A PROPORRE SOLO QUESTIONI CONCERNENTI NORME DA APPLICARE DURANTE IL CORSO DELL'ESPROPRIAZIONE CHE NON SI RIFERISCANO A PUNTI CONTROVERSI LA CUI DECISIONE SPETTI AL TRIBUNALE.
SENT. 211/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE (IN LUOGO DEL TRIBUNALE) - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE LIMITATA A PROPORRE SOLO QUESTIONI CONCERNENTI NORME DA APPLICARE DURANTE IL CORSO DELL'ESPROPRIAZIONE CHE NON SI RIFERISCANO A PUNTI CONTROVERSI LA CUI DECISIONE SPETTI AL TRIBUNALE.
Testo
Il giudice dell'esecuzione non e' legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui sorga una controversia sulla spettanza o meno al creditore esecutante del diritto di agire in via esecutiva al di fuori della procedura concorsuale. E' invece legittimato a proporre questione di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui davanti a lui sorga controversia in ordine all'istanza di vendita ed all'ammissibilita' o fondamento della stessa: infatti in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fare diretta o indiretta applicazione delle norme della cui legittimita' si tratta. - S. nn. 109/1962, 62/1966, 45/1969, 60/1970, 88/1970.
Il giudice dell'esecuzione non e' legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui sorga una controversia sulla spettanza o meno al creditore esecutante del diritto di agire in via esecutiva al di fuori della procedura concorsuale. E' invece legittimato a proporre questione di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui davanti a lui sorga controversia in ordine all'istanza di vendita ed all'ammissibilita' o fondamento della stessa: infatti in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fare diretta o indiretta applicazione delle norme della cui legittimita' si tratta. - S. nn. 109/1962, 62/1966, 45/1969, 60/1970, 88/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte