Sentenza 211/1976 (ECLI:IT:COST:1976:211)
Massima numero 8529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8528
Titolo
SENT. 211/76 B. PROCESSO CIVILE - ESECUZIONE - R.D. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 42, SECONDO COMMA - CREDITORI LEGITTIMATI AD AGIRE IN VIA ESECUTIVA CONTRO I LORO DEBITORI - DISCRIMINAZIONE IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO - GIUSTIFICAZIONE NELLA PECULIARE NATURA E POSIZIONE DEGLI ISTITUTI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 211/76 B. PROCESSO CIVILE - ESECUZIONE - R.D. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 42, SECONDO COMMA - CREDITORI LEGITTIMATI AD AGIRE IN VIA ESECUTIVA CONTRO I LORO DEBITORI - DISCRIMINAZIONE IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO - GIUSTIFICAZIONE NELLA PECULIARE NATURA E POSIZIONE DEGLI ISTITUTI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione, l'art. 42 secondo comma del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, concernente approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario, per il fatto che detta una disciplina differenziata per codesti istituti: a riguardo, infatti, trova applicazione il principio della discrezionalita' del legislatore il cui limite e' rappresentato dal criterio della ragionevolezza, criterio che nella fattispecie trova puntuale applicazione in considerazione dei fini pecuniari che gli istituti di credito fondiario perseguono. Inoltre la detta normativa non viola il diritto di difesa in quanto pur nella peculiarita' della situazione l'interesse dei creditori non ammessi alla esecuzione individuale viene ad avere una ragionevole ed adeguata tutela. - S. n. 166/1963.
Non contrasta con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione, l'art. 42 secondo comma del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, concernente approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario, per il fatto che detta una disciplina differenziata per codesti istituti: a riguardo, infatti, trova applicazione il principio della discrezionalita' del legislatore il cui limite e' rappresentato dal criterio della ragionevolezza, criterio che nella fattispecie trova puntuale applicazione in considerazione dei fini pecuniari che gli istituti di credito fondiario perseguono. Inoltre la detta normativa non viola il diritto di difesa in quanto pur nella peculiarita' della situazione l'interesse dei creditori non ammessi alla esecuzione individuale viene ad avere una ragionevole ed adeguata tutela. - S. n. 166/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte