Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Stabilizzazione di personale precario della Regione (nella specie: lavoratori subordinati a tempo determinato) - Transito con contratto a tempo indeterminato presso la Resais spa - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia ordinamento civile e i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica costituiti dall'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, poiché dispone l'automatica stabilizzazione di lavoratori a termine, già utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni, in tal modo consentendo la trasformazione di rapporti precari in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nondimeno, la stabilizzazione di tali rapporti di lavoro a tempo determinato potrà avvenire nel rispetto della disciplina delle società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175 del 2016 e, segnatamente, dell'art. 19, commi 5 e 6, sulla gestione del personale, oltre che dell'art. 20, comma 4, quanto alle limitazioni per procedere a nuove assunzioni.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari si qualificano come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le stesse perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale; principi compatibili con la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 51 del 2012).