Sentenza 212/1976 (ECLI:IT:COST:1976:212)
Massima numero 8531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 212/76 B. REGIONE LOMBARDIA - BACINI IMBRIFERI MONTANI - LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1975 (LEGGE DI ATTUAZIONE DI LEGGE STATALE, EX ART. 117, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE) - CONSORZI B.I.M. - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE TRA COMUNITA' MONTANE E COMUNI - NON E' ALTERATA L'ATTUALE DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA GLI ENTI LOCALI - NON E' MUTATA LA DESTINAZIONE DEL FONDO ALIMENTATO DAL GETTITO DEL SOVRACANONE - NON E' INVASA LA MATERIA DELLA TUTELA, DISCIPLINA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE RISERVATA ALLO STATO (EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 8 DEL 1972) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 117 COST., 3 E 7 DEL D.P.R. N. 8 DEL 1972, 3 DEL D.P.R. N. 11 DEL 1972 E VIII DISP. TRANS. E FIN. DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 212/76 B. REGIONE LOMBARDIA - BACINI IMBRIFERI MONTANI - LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1975 (LEGGE DI ATTUAZIONE DI LEGGE STATALE, EX ART. 117, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE) - CONSORZI B.I.M. - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE TRA COMUNITA' MONTANE E COMUNI - NON E' ALTERATA L'ATTUALE DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA GLI ENTI LOCALI - NON E' MUTATA LA DESTINAZIONE DEL FONDO ALIMENTATO DAL GETTITO DEL SOVRACANONE - NON E' INVASA LA MATERIA DELLA TUTELA, DISCIPLINA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE RISERVATA ALLO STATO (EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 8 DEL 1972) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 117 COST., 3 E 7 DEL D.P.R. N. 8 DEL 1972, 3 DEL D.P.R. N. 11 DEL 1972 E VIII DISP. TRANS. E FIN. DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con la legge approvata il 26 marzo 1975 e riapprovata il 20 novembre successivo, recante "norme sui Consorzi B.I.M." (Bacini imbriferi montani), la Regione Lombardia ha legiferato non gia' esercitando la competenza per materia riconducibile all'art. 117, comma primo, Cost., ma quella prevista nel comma secondo del medesimo articolo, a tenore del quale le leggi della Repubblica possono affidare alle Regioni la emanazione di norme attuative. Con tale legge e' stato apprestato un meccanismo di coordinamento ed adeguamento, senza operare spostamento di funzioni, e senza sottrarre ai Consorzi alcuno dei loro compiti istituzionali. Il previsto riparto annuale in bilancio del fondo comune, alimentato dal gettito dei sovracanoni, non comporta trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in una preordinazione dell'attivita' gestionale dei Consorzi mediante programmi operativi predisposti distintamente per ciascuna comunita'. Nemmeno sussiste l'asserita modificazione, ad opera della legge in questione, della destinazione del sovracanone quale stabilita dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (importante indebita disciplina nella materia dell'utilizzazione delle acque pubbliche, riservata agli organi dello Stato), essendosi gia' evidenziato che essa non muta le funzioni assegnate ai consorzi, ne' la destinazione del fondo, ma intende solo dare attuazione alla normativa dettata dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 117 Cost., VIII disp. trans. e fin. Cost., 3 (recte: 7) ed 8 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - le questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale succitata.
Con la legge approvata il 26 marzo 1975 e riapprovata il 20 novembre successivo, recante "norme sui Consorzi B.I.M." (Bacini imbriferi montani), la Regione Lombardia ha legiferato non gia' esercitando la competenza per materia riconducibile all'art. 117, comma primo, Cost., ma quella prevista nel comma secondo del medesimo articolo, a tenore del quale le leggi della Repubblica possono affidare alle Regioni la emanazione di norme attuative. Con tale legge e' stato apprestato un meccanismo di coordinamento ed adeguamento, senza operare spostamento di funzioni, e senza sottrarre ai Consorzi alcuno dei loro compiti istituzionali. Il previsto riparto annuale in bilancio del fondo comune, alimentato dal gettito dei sovracanoni, non comporta trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in una preordinazione dell'attivita' gestionale dei Consorzi mediante programmi operativi predisposti distintamente per ciascuna comunita'. Nemmeno sussiste l'asserita modificazione, ad opera della legge in questione, della destinazione del sovracanone quale stabilita dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (importante indebita disciplina nella materia dell'utilizzazione delle acque pubbliche, riservata agli organi dello Stato), essendosi gia' evidenziato che essa non muta le funzioni assegnate ai consorzi, ne' la destinazione del fondo, ma intende solo dare attuazione alla normativa dettata dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 117 Cost., VIII disp. trans. e fin. Cost., 3 (recte: 7) ed 8 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - le questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale succitata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 8
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 8
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 11
art. 3