Sentenza 212/1976 (ECLI:IT:COST:1976:212)
Massima numero 8532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 212/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL GOVERNO - CENSURE - COINCIDENZA "NELLE LINEE ESSENZIALI" CON I MOTIVI DELL'ATTO DI RINVIO DELLA LEGGE REGIONALE - SUFFICIENZA.
SENT. 212/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL GOVERNO - CENSURE - COINCIDENZA "NELLE LINEE ESSENZIALI" CON I MOTIVI DELL'ATTO DI RINVIO DELLA LEGGE REGIONALE - SUFFICIENZA.
Testo
Ai fini dell'osservanza dell'art. 127 della Costituzione, e' sufficiente una coincidenza anche solo "nelle linee essenziali" dei motivi enunciati - sia pure sinteticamente - nell'atto di rinvio della legge regionale al Consiglio (della Regione) per il riesame, con le censure poste a base della successiva impugnativa. Cfr.: sentt. nn. 8 del 1967, 123, 132 e 221 del 1975.
Ai fini dell'osservanza dell'art. 127 della Costituzione, e' sufficiente una coincidenza anche solo "nelle linee essenziali" dei motivi enunciati - sia pure sinteticamente - nell'atto di rinvio della legge regionale al Consiglio (della Regione) per il riesame, con le censure poste a base della successiva impugnativa. Cfr.: sentt. nn. 8 del 1967, 123, 132 e 221 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte