Sentenza 212/1976 (ECLI:IT:COST:1976:212)
Massima numero 8533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8530  8531  8532


Titolo
SENT. 212/76 D. REGIONE LOMBARDIA - BACINI IMBRIFERI MONTANI - LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1975 - CONSORZI B.I.M. - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE TRA COMUNITA' MONTANE E COMUNI - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COMUNI CONSORZIATI E NON CONSORZIATI, TUTTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI UNO STESSO BACINO - DIFETTO DI CORRISPONDENZA TRA MOTIVI DI RINVIO E CENSURE ESPOSTE NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA' IN PARTE QUA.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge reg. Lombardia, approvata il 26 marzo 1975, riapprovata il 20 novembre successivo, recante norme sui "Consorzi B.I.M.", sollevata dallo Stato nei confronti della Regione, sotto il profilo della disparita' di trattamento fra Comuni consorziati e Comuni non consorziati ricadenti nell'ambito di uno stesso bacino imbrifero montano, mancando quella corrispondenza, sia pure sintetica e nelle linee essenziali, che deve intercorrere tra motivi di rinvio (della legge regionale al Consiglio per il riesame) e censure esposte nel successivo ricorso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte