Sentenza 213/1976 (ECLI:IT:COST:1976:213)
Massima numero 8535
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8534


Titolo
SENT. 213/76 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - REGIONE LAZIO - COMMISSIONE DI CONTROLLO - RICHIESTA ALLA GIUNTA DI INVIARE UN PROVVEDIMENTO PER SOTTOPORLO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' (PROVVEDIMENTO 11 OTTOBRE 1972 DEL MEDICO PROVINCIALE DI ROMA) - COMPETENZA DELLO STATO A CHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO.

Testo
Spetta allo Stato, Commissione regionale di controllo, chiedere, ai sensi dell'art. 45 legge 10 febbraio 1953, n. 62, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, con conseguente sospensione dell'esecutivita' della deliberazione 12 febbraio 1974 della Giunta regionale del Lazio in attesa dei chiesti chiarimenti e del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma. La deliberazione della Giunta regionale di costituirsi nel giudizio promosso dalla soc. Pirelli contro il provvedimento del medico provinciale di Roma era sottoposta al controllo di legittimita' della Commissione, per quanto atteneva alla autorizzazione a stare in giudizio. Tale controllo di legittimita' non poteva considerarsi limitato alla deliberazione, come sostiene la Regione ricorrente, ma doveva avere per oggetto anche l'impugnato provvedimento del medico provinciale in quanto atto del giudizio nel quale la Regione voleva costituirsi. Pertanto, la Regione avrebbe dovuto trasmettere alla Commissione di controllo il suddetto provvedimento del medico provinciale ed i chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 45, comma secondo, della legge n. 62 del 1953. In conseguenza del mancato invio l'esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale era sospesa, come dispone il menzionato art. 45, che la deliberazione della Commissione di controllo ha espressamente richiamato. La sospensione, quindi, non puo' ritenersi esercizio illegittimo del potere di autorizzare la costituzione in giudizio, dato che e' l'effetto ex lege del mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere l'atto ed i chiarimenti, espressamente previsti dal citato art. 45, comma secondo, della legge n. 62 del 1953.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1953  n. 62  art. 45