Sentenza 214/1976 (ECLI:IT:COST:1976:214)
Massima numero 8537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8536
Titolo
SENT. 214/76 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 2 - AMBITO DI COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 214/76 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 2 - AMBITO DI COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le commissioni tributarie sono giudici speciali cui la legge assegna come ambito territoriale di competenza, in primo grado, la circoscrizione del tribunale e in secondo grado il territorio della provincia, in cui ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso. Data l'ampiezza del territorio di competenza delle commissioni e la esiguita' del numero dei componenti da nominare, non puo' mai verificarsi, se non per puro caso, che anche uno solo dei componenti la sezione appartenga al Comune ove, in materia di imposta di registro, e' situato il bene del cui trasferimento si tratta. D'altra parte, e' da considerare che il giudice, ivi compreso quello tributario, deve giudicare "iuxta alligata ac probata", e non in base alla conoscenza diretta che puo' avere dei fatti sottoposti al suo giudizio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il quale determina la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso; questione sollevata sotto il profilo che la norma, affidando la risoluzione delle controversie a collegi i cui membri non sempre sono a conoscenza, anche personale, della zona e dei fatti relativi alla vertenza tributaria, da un lato priverebbe nella maggior parte dei casi le commissioni dei membri designati dagli enti locali (che possono apportare gli elementi chiarificatori necessari per eque soluzioni); dall'altro sottrarrebbe il contribuente al proprio giudice naturale, che si opta essere quello del sito ove insiste il bene in contestazione.
Le commissioni tributarie sono giudici speciali cui la legge assegna come ambito territoriale di competenza, in primo grado, la circoscrizione del tribunale e in secondo grado il territorio della provincia, in cui ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso. Data l'ampiezza del territorio di competenza delle commissioni e la esiguita' del numero dei componenti da nominare, non puo' mai verificarsi, se non per puro caso, che anche uno solo dei componenti la sezione appartenga al Comune ove, in materia di imposta di registro, e' situato il bene del cui trasferimento si tratta. D'altra parte, e' da considerare che il giudice, ivi compreso quello tributario, deve giudicare "iuxta alligata ac probata", e non in base alla conoscenza diretta che puo' avere dei fatti sottoposti al suo giudizio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il quale determina la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso; questione sollevata sotto il profilo che la norma, affidando la risoluzione delle controversie a collegi i cui membri non sempre sono a conoscenza, anche personale, della zona e dei fatti relativi alla vertenza tributaria, da un lato priverebbe nella maggior parte dei casi le commissioni dei membri designati dagli enti locali (che possono apportare gli elementi chiarificatori necessari per eque soluzioni); dall'altro sottrarrebbe il contribuente al proprio giudice naturale, che si opta essere quello del sito ove insiste il bene in contestazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte