Sentenza 215/1976 (ECLI:IT:COST:1976:215)
Massima numero 8538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 215/76 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - LORO ISTITUZIONE IN BASE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 102, SECONDO COMMA, E VI DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE - NATURA GIURISDIZIONALE RICONOSCIUTA DALLA LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, LA QUALE ATTUA LA REVISIONE PREVISTA DALLA VI DISP. TRANS. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 215/76 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - LORO ISTITUZIONE IN BASE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 102, SECONDO COMMA, E VI DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE - NATURA GIURISDIZIONALE RICONOSCIUTA DALLA LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, LA QUALE ATTUA LA REVISIONE PREVISTA DALLA VI DISP. TRANS. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Va ribadito quanto gia' affermato dalla Corte con sent. n. 287 del 1974, che cioe' la controversia relativa alla natura giuridica delle commissioni tributarie (vecchie e nuove) deve ritenersi autoritativamente risolta, nel senso della loro giurisdizionalita', dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, e dal decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 636, e che il procedimento che il legislatore ha inteso adottare ai fini della disciplina delle nuove commissioni e' proprio quello della revisione indicato nella VI disposizione transitoria della Costituzione, il quale non deve attuarsi con la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, ma concerne, invece, giudici speciali preesistenti che si sono voluti conservare in vita mediante adeguamento ai principi costituzionali. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 102, secondo comma, e VI disp. trans. della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie.
Va ribadito quanto gia' affermato dalla Corte con sent. n. 287 del 1974, che cioe' la controversia relativa alla natura giuridica delle commissioni tributarie (vecchie e nuove) deve ritenersi autoritativamente risolta, nel senso della loro giurisdizionalita', dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, e dal decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 636, e che il procedimento che il legislatore ha inteso adottare ai fini della disciplina delle nuove commissioni e' proprio quello della revisione indicato nella VI disposizione transitoria della Costituzione, il quale non deve attuarsi con la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, ma concerne, invece, giudici speciali preesistenti che si sono voluti conservare in vita mediante adeguamento ai principi costituzionali. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 102, secondo comma, e VI disp. trans. della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte