Sentenza 215/1976 (ECLI:IT:COST:1976:215)
Massima numero 8539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 215/76 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - SI RIFERISCE AI GIUDICI SPECIALI PREESISTENTI - LORO NECESSARIA TRASFORMAZIONE IN SEZIONI SPECIALIZZATE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI - ESCLUSIONE - DIVERSO CONTENUTO DELL'ART. 102, SECONDO COMMA, E DELLA VI DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE. D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 - ISTITUZIONE DELLE NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 24, 102, SECONDO COMMA, E VI DISP. TRANS. COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 215/76 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - SI RIFERISCE AI GIUDICI SPECIALI PREESISTENTI - LORO NECESSARIA TRASFORMAZIONE IN SEZIONI SPECIALIZZATE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI - ESCLUSIONE - DIVERSO CONTENUTO DELL'ART. 102, SECONDO COMMA, E DELLA VI DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE. D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 - ISTITUZIONE DELLE NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 24, 102, SECONDO COMMA, E VI DISP. TRANS. COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
Poiche' non occorreva nessuna disposizione transitoria per la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, essendo esse oggetto di apposita ed autonoma previsione nel testo stesso della Costituzione, la "revisione" da attuarsi ai sensi della VI disp. trans. non puo' che riguardare i giudici speciali preesistenti, e la norma del secondo comma dell'art. 102 Cost. non interferisce affatto nella materia della conservazione, previa revisione, di detti giudici, disponendo la loro trasformazione in sezioni specializzate, in quanto essa vieta soltanto la creazione ex novo di giudici speciali, ma non comporta che questi non debbano piu' esistere per nessuna ragione (come risulta anche dagli artt. 108 e 111 Cost., che fanno riferimento a giudici speciali diversi da quelli tassativamente contemplati in altre disposizioni). Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 102, secondo comma, e VI disp. trans. della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie. Cfr.: sentt. nn. 41 del 1957, 42 del 1961, 92 del 1962 e 17 del 1965.
Poiche' non occorreva nessuna disposizione transitoria per la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, essendo esse oggetto di apposita ed autonoma previsione nel testo stesso della Costituzione, la "revisione" da attuarsi ai sensi della VI disp. trans. non puo' che riguardare i giudici speciali preesistenti, e la norma del secondo comma dell'art. 102 Cost. non interferisce affatto nella materia della conservazione, previa revisione, di detti giudici, disponendo la loro trasformazione in sezioni specializzate, in quanto essa vieta soltanto la creazione ex novo di giudici speciali, ma non comporta che questi non debbano piu' esistere per nessuna ragione (come risulta anche dagli artt. 108 e 111 Cost., che fanno riferimento a giudici speciali diversi da quelli tassativamente contemplati in altre disposizioni). Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 102, secondo comma, e VI disp. trans. della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie. Cfr.: sentt. nn. 41 del 1957, 42 del 1961, 92 del 1962 e 17 del 1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte