Sentenza 215/1976 (ECLI:IT:COST:1976:215)
Massima numero 8540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8538  8539


Titolo
SENT. 215/76 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ARTT. 2, 3, 9, 25, 26, 35, 40 E 43 - DISCIPLINA INTERNA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DEL SUO RIPRISTINO INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO NEL PRESUPPOSTO DELLA ILLEGITTIMA ESISTENZA DELLE COMMISSIONI - INSUSSISTENZA DI UNA PRONUNCIA IN TAL SENSO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Risolte, nel senso della infondatezza, le questioni attinenti all'esistenza stessa nel nostro ordinamento delle commissioni tributarie, divengono prive di rilevanza le singole questioni, relative alla legittimita' di norme che attengono alla disciplina interna delle commissioni medesime, sollevate allo scopo di conseguire il ripristino dell'azione di accertamento negativo in materia di tributi indiretti, da ritenere esclusa, attesa la nuova disciplina processuale del contenzioso tributario (che configura la tutela tributaria come impugnativa dei provvedimenti dell'ufficio). La devoluzione al giudice ordinario di tale azione di accertamento negativo potrebbe derivare, infatti, solo da una dichiarazione di illegittimita' che investa la stessa esistenza delle nuove commissioni tributarie. Pertanto, sono inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 9, 25, 26, 35, 40 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate, sotto il cennato profilo, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, comma secondo, e VI disp. trans. della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte