Sentenza 216/1976 (ECLI:IT:COST:1976:216)
Massima numero 8542
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/76 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE LOMBARDIA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - D.M. 1 MARZO 1974 - CONDUZIONE DI GENERATORI - CERTIFICATI DI ABILITAZIONE - CLASSIFICA, RILASCIO DEI CERTIFICATI, EQUIPOLLENZA DI ALTRI CONSIMILI TITOLI - ATTINENZA ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - DISTINZIONE DALLA PRELIMINARE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 216/76 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE LOMBARDIA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - D.M. 1 MARZO 1974 - CONDUZIONE DI GENERATORI - CERTIFICATI DI ABILITAZIONE - CLASSIFICA, RILASCIO DEI CERTIFICATI, EQUIPOLLENZA DI ALTRI CONSIMILI TITOLI - ATTINENZA ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - DISTINZIONE DALLA PRELIMINARE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
L'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - pur essendo necessariamente connessa con una preliminare attivita' di addestramento professionale, in quanto postula una specifica competenza tecnica - non e' attratta, quale atto terminale del procedimento formativo, in siffatto ambito, ma rimane inserita, con carattere di strumentalita' diretta, in quello, preminente, della prevenzione degli infortuni, essendo in via primaria preordinata ad assicurare agli apparecchi, in ragione della loro pericolosita', la costante assistenza da parte di personale in grado di prevenire possibili incidenti o di limitarne le conseguenze in danno degli stessi lavoratori, ed in generale della incolumita' pubblica. Pertanto, vertendosi in materia di sicurezza, spetta allo Stato - e non alla Regione - il potere esercitato con l'emanazione, da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del decreto 1 marzo 1974, avente ad oggetto "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore", limitatamente alla classifica dei certificati di abilitazione, alle modalita' ed ai requisiti per l'ammissione agli esami, ai programmi ed alle prove di esame, al rilascio dei certificati e all'equipollenza di altri consimili titoli. E va percio' respinto, in parte qua, il ricorso della Regione Lombardia avanzato in proposito.
L'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - pur essendo necessariamente connessa con una preliminare attivita' di addestramento professionale, in quanto postula una specifica competenza tecnica - non e' attratta, quale atto terminale del procedimento formativo, in siffatto ambito, ma rimane inserita, con carattere di strumentalita' diretta, in quello, preminente, della prevenzione degli infortuni, essendo in via primaria preordinata ad assicurare agli apparecchi, in ragione della loro pericolosita', la costante assistenza da parte di personale in grado di prevenire possibili incidenti o di limitarne le conseguenze in danno degli stessi lavoratori, ed in generale della incolumita' pubblica. Pertanto, vertendosi in materia di sicurezza, spetta allo Stato - e non alla Regione - il potere esercitato con l'emanazione, da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del decreto 1 marzo 1974, avente ad oggetto "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore", limitatamente alla classifica dei certificati di abilitazione, alle modalita' ed ai requisiti per l'ammissione agli esami, ai programmi ed alle prove di esame, al rilascio dei certificati e all'equipollenza di altri consimili titoli. E va percio' respinto, in parte qua, il ricorso della Regione Lombardia avanzato in proposito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 10