Sentenza 216/1976 (ECLI:IT:COST:1976:216)
Massima numero 8544
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/76 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE LOMBARDIA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - D.M. 1 MARZO 1974 - CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE - ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME E MODALITA' DEL TIROCINIO - RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO IN PARTE QUA.
SENT. 216/76 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE LOMBARDIA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - D.M. 1 MARZO 1974 - CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE - ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME E MODALITA' DEL TIROCINIO - RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO IN PARTE QUA.
Testo
A seguito del trasferimento (operato dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10) alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale ed il concreto esercizio della potesta' legislativa in materia da parte della Regione Lombarda, spetta a quest'ultima organizzare corsi di preparazione a sostenere l'esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapori, e disciplinare le modalita' di effettuazione del prescritto tirocinio, mentre resta di competenza dello Stato solo stabilire di quali nozioni e di quale esperienza pratica gli esami debbano accertare il possesso nei candidati (oltre alle funzioni di indirizzo e di coordinamento, nelle forme previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Di conseguenza, va annullato perche' invasivo della competenza regionale - e quindi lesivo degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 1, 5, 7 e 10 del d.P.R. n. 10 del 1972 - il decreto emanato l'1 marzo 1974 dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale vengono dettate "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori vapore", nella parte attinente all'addestramento professionale ed al tirocinio degli aspiranti al conseguimento dell'abilitazione.
A seguito del trasferimento (operato dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10) alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale ed il concreto esercizio della potesta' legislativa in materia da parte della Regione Lombarda, spetta a quest'ultima organizzare corsi di preparazione a sostenere l'esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapori, e disciplinare le modalita' di effettuazione del prescritto tirocinio, mentre resta di competenza dello Stato solo stabilire di quali nozioni e di quale esperienza pratica gli esami debbano accertare il possesso nei candidati (oltre alle funzioni di indirizzo e di coordinamento, nelle forme previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Di conseguenza, va annullato perche' invasivo della competenza regionale - e quindi lesivo degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 1, 5, 7 e 10 del d.P.R. n. 10 del 1972 - il decreto emanato l'1 marzo 1974 dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale vengono dettate "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori vapore", nella parte attinente all'addestramento professionale ed al tirocinio degli aspiranti al conseguimento dell'abilitazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 10