Sentenza 216/1976 (ECLI:IT:COST:1976:216)
Massima numero 8545
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/76 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DICHIARAZIONE DI COMPETENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO STATALE IMPUGNATO - SUA ULTERIORE EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE REGIONI CHE NON ABBIANO ESERCITATO IN CONCRETO LA POTESTA' LEGISLATIVA NELLA MATERIA.
SENT. 216/76 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DICHIARAZIONE DI COMPETENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO STATALE IMPUGNATO - SUA ULTERIORE EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE REGIONI CHE NON ABBIANO ESERCITATO IN CONCRETO LA POTESTA' LEGISLATIVA NELLA MATERIA.
Testo
L'annullamento parziale di un atto statale impugnato da una Regione non esclude che esso possa continuare a spiegare i suoi effetti, anche nella parte ritenuta invasiva della competenza regionale, nei confronti di quelle Regioni che non abbiano ancora esercitato in concreto la loro potesta' legislativa in materia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale dell'1 marzo 1974, contenente "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapori", impugnato dalla Regione lombarda, benche' annullato nelle disposizioni attinenti all'addestramento professionale ed al tirocinio degli aspiranti all'abilitazione, continuasse a spiegare i suoi effetti anche in questa parte nei confronti di quelle Regioni che non avessero ancora esercitato la loro potesta' legislativa in materia).
L'annullamento parziale di un atto statale impugnato da una Regione non esclude che esso possa continuare a spiegare i suoi effetti, anche nella parte ritenuta invasiva della competenza regionale, nei confronti di quelle Regioni che non abbiano ancora esercitato in concreto la loro potesta' legislativa in materia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale dell'1 marzo 1974, contenente "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapori", impugnato dalla Regione lombarda, benche' annullato nelle disposizioni attinenti all'addestramento professionale ed al tirocinio degli aspiranti all'abilitazione, continuasse a spiegare i suoi effetti anche in questa parte nei confronti di quelle Regioni che non avessero ancora esercitato la loro potesta' legislativa in materia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1972
n. 10
art. 10