Sentenza 218/1976 (ECLI:IT:COST:1976:218)
Massima numero 8547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8548  8549


Titolo
SENT. 218/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI RINVIO - SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA INDICATO IL GIUDICE COMPETENTE - HA AUTORITA' DI GIUDICATO - COD. PROC. PEN., ART. 74, TERZO COMMA (ISTRUTTORIA FORMALE DISPOSTA DAL GIUDICE ISTRUTTORE IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO MINISTERO CIRCA IL FONDAMENTO DELLA NOTITIA CRIMINIS CON RIGUARDO AI REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto ha autorita' di giudicato per espressa previsione normativa dell'art. 54 cod. proc. pen., si' da rendere incontestabile l'indicazione del giudice competente e precludere ogni ulteriore indagine, compresa la prospettazione di un dubbio di legittimita' costituzionale (diversa e' l'ipotesi in cui una questione del genere sia relativa al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di decisione di un normale ricorso). Pertanto, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, comma terzo, cod. proc. pen. - nella parte in cui consente al giudice istruttore, in caso di contrasto con il pubblico ministero circa il fondamento della notitia criminis, di ordinare l'istruttoria formale anche per i reati commessi a mezzo della stampa - sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal giudice istruttore la cui competenza sia stata determinata dalla Cassazione in sede di conflitto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte