Sentenza 218/1976 (ECLI:IT:COST:1976:218)
Massima numero 8549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 218/76 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 304 BIS E 364 - CONFRONTI IN CORSO DI ISTRUZIONE TRA IMPUTATO E TESTI E TRA COIMPUTATI - OMESSA PREVISIONE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 218/76 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 304 BIS E 364 - CONFRONTI IN CORSO DI ISTRUZIONE TRA IMPUTATO E TESTI E TRA COIMPUTATI - OMESSA PREVISIONE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come gia' affermato nella sentenza n. 63 del 1972 (con la quale e' stata decisa identica questione) gli stessi motivi che giustificano l'esclusione del diritto di intervento del difensore riguardo alla escussione delle prove testimoniali non a futura memoria (su cui peraltro ved. sent. n. 64 del 1972) e cioe' l'attinenza dell'atto (non al momento della contestazione all'imputato, sibbene) alla "attivita' dell'inquirente da svolgere in condizioni di riservatezza nei modi a lui suggeriti, di volta in volta, come piu' utili per la ricostruzione della verita' obiettiva"; la "non definitivita'", trattandosi di atti "da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contradditorio", e soprattutto, la non necessita' di impostare (a differenza dall'interrogatorio) il piano programmatico di difesa dell'imputato, valgono relativamente alla omessa previsione dell'intervento del difensore ai confronti in corso di istruzione tra imputato e testi e tra coimputati. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 304 bis e 364 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Come gia' affermato nella sentenza n. 63 del 1972 (con la quale e' stata decisa identica questione) gli stessi motivi che giustificano l'esclusione del diritto di intervento del difensore riguardo alla escussione delle prove testimoniali non a futura memoria (su cui peraltro ved. sent. n. 64 del 1972) e cioe' l'attinenza dell'atto (non al momento della contestazione all'imputato, sibbene) alla "attivita' dell'inquirente da svolgere in condizioni di riservatezza nei modi a lui suggeriti, di volta in volta, come piu' utili per la ricostruzione della verita' obiettiva"; la "non definitivita'", trattandosi di atti "da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contradditorio", e soprattutto, la non necessita' di impostare (a differenza dall'interrogatorio) il piano programmatico di difesa dell'imputato, valgono relativamente alla omessa previsione dell'intervento del difensore ai confronti in corso di istruzione tra imputato e testi e tra coimputati. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 304 bis e 364 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte