Sentenza 219/1976 (ECLI:IT:COST:1976:219)
Massima numero 8550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 219/76. IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALE PRO CALABRIA SU IMPOSTE E CONTRIBUTI RISCUOTIBILI PER RUOLI ESATTORIALI - IMPOSTA SULLE SOCIETA' - ESCLUSIONE DELL'ADDIZIONALE NEL CASO DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN TESORERIA - LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1177, ART. 18 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, istitutiva dell'addizionale "pro Calabria" su imposte e contributi riscuotibili mediante ruoli, non viola gli artt. 3 e 53 Cost., relativamente all'imposta sulle societa', che non comportava l'onere dell'addizionale, se versata direttamente in Tesoreria. Nel sistema di riscossione in atto durante la vigenza della norma denunziata, l'iscrizione delle imposte dirette era la regola, rispetto alla quale il versamento in Tesoreria costituiva una deroga. Dalla particolare agevolazione prevista per le societa' non puo' derivare la violazione delle norme di raffronto. E' da escludersi la violazione dell'art. 3 Cost. non essendo consentito al legislatore estendere l'agevolazione a soggetti che di essa non si siano avvalsi. Ne' e' violato l'art. 53 Cost., essendo l'esenzione dal pagamento dell'addizionale la conseguenza dell'ammissione al versamento diretto (e facoltativo) dell'imposta. - S. n. 155/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte