Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43028  43029  43030  43031  43032  43033  43034  43035  43037  43038  43039  43040  43041


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Proroga dei contratti a termine del personale impiegato dalle aziende sanitarie provinciali - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prorogare la durata dei contratti a termine del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, con l'assunzione dell'onere economico conseguente a tale proroga, violano un principio di coordinamento della finanza pubblica in relazione al richiamato parametro interposto, che pone un limite di spesa per tale personale a tempo determinato (pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2015, n. 89 del 2014, n. 61 del 2014, n. 149 del 2010 e n. 577 del 1989).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 75  co. 2

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 75  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 28  

legge  30/07/2010  n. 122  art.