Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/07/2020; Decisione del
09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Proroga dei contratti a termine del personale impiegato dalle aziende sanitarie provinciali - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Proroga dei contratti a termine del personale impiegato dalle aziende sanitarie provinciali - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prorogare la durata dei contratti a termine del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, con l'assunzione dell'onere economico conseguente a tale proroga, violano un principio di coordinamento della finanza pubblica in relazione al richiamato parametro interposto, che pone un limite di spesa per tale personale a tempo determinato (pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2015, n. 89 del 2014, n. 61 del 2014, n. 149 del 2010 e n. 577 del 1989).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prorogare la durata dei contratti a termine del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, con l'assunzione dell'onere economico conseguente a tale proroga, violano un principio di coordinamento della finanza pubblica in relazione al richiamato parametro interposto, che pone un limite di spesa per tale personale a tempo determinato (pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2015, n. 89 del 2014, n. 61 del 2014, n. 149 del 2010 e n. 577 del 1989).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 2
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2010
n. 122
art.