Sentenza 201/2024 (ECLI:IT:COST:2024:201)
Massima numero 46546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  30/10/2024;  Decisione del  30/10/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46545  46547  46548


Titolo
Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ratio - Garanzia sia del processo di risanamento sia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Vincolo in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria, espressione di un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica - Impossibilità, per le regioni sottoposte al piano, di introdurre spese non obbligatorie ulteriori rispetto ai LEA (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della Regione Calabria volte a erogare prestazioni sanitarie per l'elettrosensibilità, non ricomprese tra le spese essenziali e obbligatorie, attinenti a una patologia non ancora ufficialmente riconosciuta e non finanziate dal legislatore statale. Contestuale auspicio per l'aggiornamento dei LEA). (Classif. 231008).

Testo

Il piano di rientro, parte integrante di un accordo tra lo Stato e una regione con bilancio sanitario in deficit, è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell’effettività dei LEA, per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute. I vincoli contenuti nel piano, sempre nel rispetto dei LEA, vincolano la regione, in quanto costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020 - mass. 43127).

Tra i vincoli definiti nel piano di rientro vi è il divieto di effettuare spese non obbligatorie, relative a interventi diversi da quelli in esso individuati. Mentre devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, sono non obbligatorie, e incorrono nel citato divieto, le spese per prestazioni, comunque afferenti al settore sanitario, ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato – anche in considerazione della circostanza che, in condizioni di risorse limitate, il loro uso per prestazioni non obbligatorie mette a rischio la copertura per quelle essenziali. (Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 190/2022 - mass. 45053).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella sola parte in cui prevedono che la Regione promuova l’istituzione di ambulatori anche multidisciplinari per la diagnosi e la terapia dell’elettrosensibilità. Mentre le prestazioni individuate per la fibromalgia – riconducibili al genus delle prestazioni extra-LEA, di cui costituiscono una species particolare – non pregiudicano la copertura delle spese a carico del bilancio regionale, in quanto previste e finanziate direttamente dallo Stato attraverso il fondo di cui all’art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021, nel caso dell’elettrosensibilità generano un incremento di spesa incompatibile con il divieto di spese non obbligatorie. Esse, infatti, attengono a una sindrome diversa e non ancora riconosciuta, quale patologia in senso tecnico, dagli organismi di ricerca medica interni e internazionali, come l’OMS, e stabiliscono prestazioni di diagnosi e cura non comprese fra quelle la cui erogazione è stata prevista e finanziata dal legislatore statale attraverso il predetto fondo, né sono inserite fra le prestazioni essenziali di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. Al contempo, va formulato l’auspicio che, a livello statale, si giunga in tempi rapidi, secondo le procedure stabilite e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico, all’aggiornamento dei LEA, la cui individuazione è ferma al citato decreto del 2017, in ragione della loro stretta correlazione con la primaria esigenza di tutela sanitaria e di garanzia di prestazioni minime da erogare ai cittadini sul territorio nazionale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  14/03/2024  n. 8  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  14/03/2024  n. 8  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte