Sentenza 220/1976 (ECLI:IT:COST:1976:220)
Massima numero 8551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 220/76. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 18, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE A QUO NEL SENSO CHE LA DISPOSIZIONE SANCISCE LA PRESUNZIONE, IN FAVORE DEL FISCO, DI CORRISPONDENZA DEL CAPITALE SOCIALE AL PATRIMONIO ORIGINARIO - ERRONEITA' - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA CORTE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Se e' vero che alla previsione normativa dell'art. 18 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) sono dalla giurisprudenza ricondotte le presunzioni di acquisto per trasferimento degli immobili esistenti nel patrimonio sociale e di coincidenza cronologica del momento della costituzione della societa' di fatto con quello del suo accertamento, e', d'altra parte, errato ritenere che dal comma terzo di detto articolo - il quale prevede che la prova contraria di un diverso titolo di acquisto del bene non possa essere fornita, dal contribuente, mediante testimoni - possa desumersi una presunzione in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario, non superabile dal contribuente con la prova testimoniale. Ne consegue che ove sia certa (come nella specie) la dissociazione temporale tra costituzione ed accertamento della societa' di fatto, l'originarieta' del trasferimento (la sua riconducibilita', cioe', al momento stesso della costituzione della societa' e non ad uno dei possibili momenti successivi) va dimostrata in base ai comuni elementi probatori, ivi compresa la presunzione semplice regolata dai generali principi del diritto, e non dalla norma speciale dell'art. 18 cit.. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo di detto articolo, inesattamente interpretato nel senso che "escluderebbe la possibilita' per il contribuente di contrastare con la prova testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario", a proposito dell'accertamento dell'imposta dovuta sulla enunciazione di societa' irregolare o di fatto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte