Sentenza 221/1976 (ECLI:IT:COST:1976:221)
Massima numero 8552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/76 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 97 - INTERPRETAZIONE - RISERVA RELATIVA DI LEGGE - NON VIETA CHE LA LEGGE POSSA ISTITUIRE ORGANI ABILITATI A DISCIPLINARE LA AZIONE AMMINISTRATIVA DI ALTRI ORGANI DELLO STESSO APPARATO ESECUTIVO.
SENT. 221/76 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 97 - INTERPRETAZIONE - RISERVA RELATIVA DI LEGGE - NON VIETA CHE LA LEGGE POSSA ISTITUIRE ORGANI ABILITATI A DISCIPLINARE LA AZIONE AMMINISTRATIVA DI ALTRI ORGANI DELLO STESSO APPARATO ESECUTIVO.
Testo
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fu legittimato (art. 1 legge 6 marzo 1958, n. 199) ad emanare decreti con lo stesso sostanziale contenuto e con la medesima efficacia di quelli emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissariato dell'alimentazione (artt. 5 e 9 d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411). La fonte di tale potesta' regolamentare, in quanto specifica disposizione di legge, non e' in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il quale, se esclude che, in mancanza di previsione legislativa, la Pubblica amministrazione possa disciplinare uffici con competenza esterna, non vieta che la legge possa istituire organi abilitati a disciplinare l'azione amministrativa di altri organi dello stesso apparato esecutivo. La riserva costituzionale prevista dall'art. 97 non e' assoluta in quanto non vieta qualsiasi normazione diversa da quella legislativa, ne' esclude che la legge consenta al potere esecutivo di emanare norme secondarie di efficacia subordinata.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fu legittimato (art. 1 legge 6 marzo 1958, n. 199) ad emanare decreti con lo stesso sostanziale contenuto e con la medesima efficacia di quelli emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissariato dell'alimentazione (artt. 5 e 9 d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411). La fonte di tale potesta' regolamentare, in quanto specifica disposizione di legge, non e' in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il quale, se esclude che, in mancanza di previsione legislativa, la Pubblica amministrazione possa disciplinare uffici con competenza esterna, non vieta che la legge possa istituire organi abilitati a disciplinare l'azione amministrativa di altri organi dello stesso apparato esecutivo. La riserva costituzionale prevista dall'art. 97 non e' assoluta in quanto non vieta qualsiasi normazione diversa da quella legislativa, ne' esclude che la legge consenta al potere esecutivo di emanare norme secondarie di efficacia subordinata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 41
co. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte